60 cfu insegnamento, riconoscimento dei crediti conseguiti: ecco come funziona

60 cfu insegnamento, riconoscimento dei crediti conseguiti: ecco come funziona

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Il DPCM del 4 agosto 2023 nel definire il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado su posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, determina i criteri e i contenuti dell’offerta formativa al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per le relative classi di concorso; nell’allegato A) indicando le competenze finali da conseguire e nell’allegato B) indicando i criteri per il riconoscimento dei crediti.

Il DPCM nel promuovere nei docenti le competenze e le capacità in grado di favorire l’apprendimento critico e consapevole degli studenti, riconosce i crediti formativi conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici in coerenza con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale previsti dall’allegato A.

Criteri di riconoscimento

Il riconoscimento dei crediti già conseguiti nel corso degli studi universitari o accademici è possibile a condizione che essi siano coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale e sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015 (European Credit Transfer System) volte a riconoscere le attività formative svolte da parte degli studenti che si trovano presso le istituzioni partner nell’ambito di uno scambio Erasmus

Crediti riconoscibili studi universitari

Il numero di crediti riconoscibili non può essere superiore a dodici nel caso delle attività formative relative alle scienze:
• dell’educazione,
• alle didattiche disciplinari
• alle attività formative relative
• alle competenze psico-socio-antropologiche
• alle competenze linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.

Riconoscimento attività di tirocinio

Nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto con gli stessi criteri il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a cinque.

Crediti riconoscibili dottori di ricerca

Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno, i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

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