Abilitazione docenti 60 CFU, ci sarà selezione in ingresso? Ancora manca il DPCM per completare la riforma

Abilitazione docenti 60 CFU, ci sarà selezione in ingresso? Ancora manca il DPCM per completare la riforma

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A meno di sorprese dell’ultimo momento, bisognerà attendere il 2023 per avere il DPCM sulla formazione iniziale legato alla riforma del reclutamento contenuta all’interno della legge 79/2022.

Si tratta di un provvedimento molto travagliato che ha anche risentito del cambio di Governo. Un provvedimento però fondamentale per fissare i punti salienti che riguardano il nuovo percorso per diventare insegnante, su tutti l’abilitazione all’insegnamento come prevista dalla riforma Bianchi.

Recentemente, le parole della Ministra dell’Università Anna Maria Bernini, hanno iniziato a far luce su alcuni aspetti: “Condividiamo – ha proseguito il ministro – la finalità di definire i contenuti del Dpcm in tempi brevi, auspicabilmente entro il mese di dicembre, permettendo così di confermare l’obiettivo temporale di avere la finestra di accreditamento nella prossima primavera, e quindi l’erogazione dei percorsi formativi nell’anno accademico 2023/2024″.

Resta dunque da attendere il DPCM che in realtà, come previsto dalla legge 79/22, era attesa entro il 31 luglio di quest’anno, senza però mai vedere la luce. In primavera poi si potrebbe aprire la possibilità di accreditamento in modo tale da arrivare al prossimo anno accademico, il 2023/2024.

Ma l’aspetto forse più controverso e che in realtà desta maggiore attenzione in vista della pubblicazione del provvedimento, è il nodo della selezione iniziale. Sarà un corso a numero chiuso? Come sarà garantito l’accesso? Informazioni che al momento non si conoscono ma che potrebbero in qualche modo fare la differenza.

Secondo Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega , lo scorso settembre vi erano ancora “pressioni affinché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui percorsi formativi abilitanti all’insegnamento conservi le caratteristiche del vecchio Tfa: numero chiuso (mascherato) e tirocinio pure per chi insegna da una vita. Ma se passa tale approccio, di fatto pesantemente vessatorio nei confronti dei docenti con esperienza e in lista d’attesa anche da nove anni, rischiamo una selezione qualitativa al contrario: cioè che i migliori optino per settori lavorativi più accoglienti rispetto alla scuola”.

Come riportato in un precedente articolo, il numero di aspiranti da abilitare, leggiamo infatti nella Legge, deve essere sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e allo stesso tempo non deve essere superiore al fabbisogno ossia tale che il sistema di istruzione non possa assorbirli. Conseguentemente, il Ministero dell’istruzione e del merito stima e comunica al MUR il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione (compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all’estero), nel triennio successivo, per tipologia di posto e classe di concorso.

Il numero di aspiranti da abilitare, dunque, è legato al fabbisogno. Come si coniuga questo limite con la necessità di abilitare quanti più docenti possibile per offrire una didattica di qualità?

Il DPCM formazione iniziale

Entro il 31 luglio 2022 il provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto definire

  • i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. I
  • il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità
  • la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.

Nell’ambito dei 60 CFU sarà comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il decreto stabilirà poi i criteri per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

Il costo di partecipazione al corso è interamente attribuito ai corsisti ma vi sarà un prezzo “calmierato” ossia la proposta di un tetto massimo che le Università potranno proporre.

Nuovo reclutamento, come funziona

Il sistema a regime del nuovo reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti, dal 1 gennaio 2025, prevede:

  1. I percorsi abilitanti da 60 CFU, con prova scritta e lezione simulata. La prova scritta sarà costituita da un’analisi critica del tirocinio scolastico effettuato durante il percorso.
  2. Procedura concorsuale. L’accesso al concorso avviene o con l’abilitazione o con il requisito di 3 anni di servizio nella scuola statale, nei cinque anni precedenti, di cui almeno 1 nella classe di concorso. Per chi partecipa al concorso con l’abilitazione e lo vince c’è l’assunzione a tempo indeterminato. Per chi partecipa senza abilitazione (con il requisito di servizio) è prevista la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza (31 agosto) durante il quale il docente sostiene un percorso formativo da 30 CFU, che se superato positivamente da diritto all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
  3. Il docente, una volta sottoscritto il contratto a TI, sostiene il periodo di prova con test finale, come da DM 226/2022 e in caso di esito positivo è definitivamente confermato in ruolo.

Prevista una fase transitoria, valida fino al 31 dicembre 2024 che prevede:

  1. Attivazione di percorsi formativi da 30 CFU che danno accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2024, oppure accesso con i 24 CFU, purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022.
  2. Procedura concorsuale. Per chi risulta vincitore sottoscrizione di un contratto annuale (31 agosto), completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale per 30 CFU, che in caso di esito positivo da diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
  3. Il docente, una volta sottoscritto il contratto a TI, sostiene il periodo di prova con test finale, come da DM 226/2022 e in caso di esito positivo è definitivamente confermato in ruolo.

Sono inoltre previsti corsi da 30 CFU rivolti ai docenti già abilitati in altra classe di concorso o altro grado e per i docenti specializzati e assunti su sostegno, ma privi dell’abilitazione sulla disciplina.

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