L’articolo 4, comma 6 del DPCM 4 agosto 2023, relativo ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle Scuole di primo e secondo grado, affida all’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Siostema Universitario e della Ricerva) la definizione delle Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/2025.
Le Linee guida, approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con delibera n. 231 del 26 settembre 2023, tengono conto, oltre che del DPCM, anche di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii e, in particolare, dell’articolo 18-bis, comma 6-bis secondo cui “Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4”.
I requisiti e le linee guida per la relativa valutazione si riferiscono ai percorsi formativi della durata di 60 CFU. Le Università e AFAM potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.
Il documento indica anche le caratteristiche delle aule per le attività in presenza (didattica e/o laboratori), nonché delle aule virtuali e delle caratteristiche dei software utilizzati per l’erogazione a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali).
Numero di docenti
Le Linee guida forniscono indicazioni su quanti docenti dovranno essere previsti rispetto al numero dei candidati:
- almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Tale numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l’insieme dei percorsi formativi attivati. Superata tale soglia andrà individuato un ulteriore docente ogni ulteriori 500 studenti. Esempio: per 1.400 studenti sono richiesti almeno 3 docenti, per 1.600 studenti sono richiesti almeno 4 docenti, ecc.
- per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000. Superata tale soglia, andrà individuato un ulteriore docente fino alla successiva soglia di ulteriori 500 studenti. Esempio: per 1.400 studenti iscrivibili allo stesso percorso formativo sono richiesti almeno 2 distinti docenti di riferimento, per 1.600 studenti sono richiesti almeno 3 docenti di riferimento, ecc.
Modalità telematica sincrona
Qualora sia prevista l’erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:
- la presenza di almeno 1 tutor tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l’ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 tutor disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).
IL DPCM 4 AGOSTO 2023
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