Arriva la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 29 dicembre 2022, con la quale viene affrontata la questione relativa alle abilitazioni in Romania sia per quelle ordinarie che per il sostegno.
Secondo quanto riportato nella sentenza, che è lunga ben 25 pagine e ripercorre un lungo iter processuale durato anni, “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”
Cosa vuol dire? In soldoni, il Ministero potrebbe non ritenere che il percorso sia conforme a quelli che sono i requisiti richiesti e chiedere agli interessati una integrazione per poterle considerare valide. Esempio? In caso di mancanza del tirocinio o di determinati ambiti di studio. Sta nei fatti che in caso di rifiuto dell’interessato all’integrazione il titolo non venga valutato.
Una sentenza importante, dal momento che il Ministero aveva rifiutato tout court il riconoscimento del titolo e che apre alla loro validazione ma lasciando all’amministrazione la libertà di chiedere agli interessati un adeguamento ai requisiti per l’ottenimento del titolo.