Accesso civico generalizzato e richiesta dei titoli di studio: quali limiti?

Accesso civico generalizzato e richiesta dei titoli di studio: quali limiti?

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Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di una nota Università chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico. Dall’istruttoria risultava che veniva presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto copia di «tutti i titoli di studio di Laurea ed i Master conseguiti [da soggetto identificato in atti], con puntuale descrizione dei corsi effettuati, degli anni accademici frequentati, dei titoli delle tesi, delle relazioni presentate e delle votazioni finali ottenute». Il Garante, con il Parere del 4/2/22 [doc. web n. 9746944] ricostruisce l’intero contesto che è sicuramente utile anche nel comparto scuola.

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Pietro Guerra

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