Nuovo intervento normativo del Ministero dell’Istruzione in merito all’accoglienza scolastica degli studenti ucraini. Si tratta della terza nota ministeriale che fa seguito a quelle del 4 marzo e del 24 marzo.
NOTA [PDF]
Secondo gli ultimi aggiornamenti del Ministero dell’interno, le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte attualmente in Italia sono 91.137, di cui 33.796 minori.
Le rilevazioni quotidiane riportano, a oggi, 17.657 studenti ucraini accolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Di questi, 3.728 bambini nella scuola dell’infanzia, 8.196 nella scuola primaria, 4.203 ragazzi nella scuola secondaria di primo grado e 1.530 in quella di secondo grado.
L’Amministrazione e le istituzioni scolastiche sono chiamate a governare la delicata fase di accoglienza dei profughi in età scolare e ad assicurare loro accesso ai servizi educativi, scolastici e formativi, in modo che a tutti sia garantito proseguire il percorso di istruzione nel sistema scolastico italiano.
Nella definizione delle procedure operative di assegnazione dei minori alle istituzioni scolastiche si richiama l’opportunità di salvaguardare, per quanto possibile e come indicato nelle precedenti note, le reti di relazioni, familiari o di comunità esistenti tra i profughi, e tra questi e gli ucraini già presenti in Italia
I minori stranieri soggetti all’obbligo di istruzione, e quindi anche i profughi ucraini, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione dell’alunno a una classe diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione a una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
c) del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto
Restano ferme le norme vigenti in materia di validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Considerato che gli studenti ucraini, ancorché tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato – comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe – richiesta ai fini della validità dell’anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell’iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza.
Utile, per l’inserimento a scuola degli alunni ucraini, il riferimento alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563. Ivi si prevede, per gli studenti neo-arrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l’attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.
Nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche potranno pure individuare attività di arricchimento formativo consistenti nell’accesso a materiali ed attività didattiche on-line riferibili al curricolo ucraino.
Indicazioni in merito alla valutazione degli apprendimenti e all’eventuale partecipazione agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo saranno fornite successivamente.
, 2022-04-15 07:19:00, Nuovo intervento normativo del Ministero dell’Istruzione in merito all’accoglienza scolastica degli studenti ucraini. Si tratta della terza nota ministeriale che fa seguito a quelle del 4 marzo e del 24 marzo.
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