E’ legittimo il provvedimento che sanziona un alunno con l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico e con esclusione dallo scrutinio finale, se ha commesso fatti configurabili come reato e lesivi della dignità della persona umana (violenza privata o sessuale). La verifica degli elementi concreti della responsabilità era stata effettuata tramite le ammissioni dei due studenti autori dell’atto di aggressione e dalla testimonianza della vittima. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione I, nella Sentenza n. 90/23. L’impugnazione dell’espulsione I genitori di un alunno hanno impugnato al Tar i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti del figlio: l’espulsione dall’Istituto di istruzione superiore e l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dello scrutinio finale, irrogati in conseguenza dei gravi atti commessi, insieme a un altro alunno, nei confronti di un compagno. I genitori hanno riferito, nel ricorso, che nella vicenda che ha originato i provvedimenti impugnati il figlio avrebbe agito sotto l’influenza negativa di un compagno scuola fortemente problematico e con trascorsi disciplinari, nei cui confronti era diffuso un senso di sudditanza psicologica, e che la condotta del proprio figlio sarebbe stata di minore gravità rispetto a quella del compagno di scuola. L’ammissione cautelare Il TAR, in prima battuta, ha accolto l’istanza cautelare per la sanzione dell’esclusione dello studente dallo scrutinio finale, respingendola in relazione ai restanti profili, tuttavia il Consiglio di Stato in seguito ha accolto l’appello cautelare interposto dall’Istituto, avendo ritenuto il provvedimento sanzionatorio giustificato dalla gravità dei fatti e di dover dare prevalenza l’esigenza di tenere incondizionatamente fermo l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica. La bocciatura Nelle more dell’appello cautelare, il Consiglio di classe aveva sottoposto lo studente allo scrutinio di fine anno, all’esito del quale l’allievo aveva riportato giudizi insufficienti nella valutazione del comportamento e del rispetto del regolamento della scuola e della convivenza civile e, inoltre, gravi insufficienze (voto 4) in tre materie, insufficienze (voto 5) in due materie e “non classificato” in tre materie, oltre che in scienze motorie e sportive e in religione cattolica/attività alternativa. Pertanto, il Consiglio di classe aveva deliberato all’unanimità la non ammissione dell’allievo alla classe successiva. In seguito, con motivi aggiunti, i genitori hanno impugnato anche tale provvedimento, ritenendolo illegittimo perché al figlio non era stata concessa la possibilità di seguire le lezioni, in presenza o da remoto, per la valutazione della sua preparazione e, quanto al voto riservato al comportamento, senza che fosse data al discente la possibilità di porre in essere condotte riparatorie. Le preoccupazioni dei genitori della vittima e degli altri studenti Il ricorso è stato rigettato dal TAR. Nel verbale del Consiglio di classe si era dato conto della preoccupazione espressa dai genitori della vittima e dalle famiglie degli altri studenti rispetto all’eventualità del ritorno a scuola degli autori dell’aggressione. E proprio detta preoccupazione era stata considerata dal Consiglio d’istituto nella valutazione dell’insussistenza delle condizioni per garantire la riammissione in sicurezza dei due alunni nella comunità scolastica, tenuto conto della gravità del fatto e della presenza della vittima nella stessa scuola. La confessione dell’aggressore Il ragazzo aveva già ammesso dinnanzi alla dirigente scolastica e alla presenza del padre, di aver commesso il grave fatto oggetto di contestazione. Poi, la stessa ammissione, con qualche variazione, era stata fatta alla presenza della madre, dinnanzi al Consiglio di classe e al Consiglio d’istituto. In tali occasioni, i fatti erano stati descritti con particolari tali da rendere non irragionevole la grave decisione assunta dagli organi scolastici. L’attenzione del TAR è stata posta sui passaggi relativi alle suppliche urlate dalla vittima ai propri compagni perché ponessero fine all’aggressione e alla considerazione della prestanza fisica del ragazzo, che gli avrebbe consentito di fermare la violenza dell’altro o, quanto meno, di rifiutarsi di proseguirne l’azione. La valutazione dell’inopportunità di riammettere i due incolpati nella comunità scolastica è stata quindi motivata dai timori legati alla loro possibile presenza a scuola, così come manifestati alla dirigente scolastica dalle famiglie della vittima e degli altri studenti. Non è stato violato il principio secondo cui i provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa La valutazione, che il sistema sanzionatorio ammette in relazione ai fatti più gravi che giustificano l’irrogazione, per le diverse durate previste, dell’allontanamento dalla comunità scolastica, per il TAR rende ragione della mancata applicazione della conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica: i giudici non hanno ravvisato la denunciata violazione del principio generale secondo cui i provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Anche le sanzioni disciplinari più gravi, ovvero quelle che precludono lo scrutinio finale o impediscono di sostenere l’esame di Stato e che, pertanto, comportano la ripetizione dell’anno, concorrono dunque a pieno titolo alla realizzazione delle finalità educative volute dal legislatore, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica (TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, n. 7350/2015). L’aggressione è fatto grave che giustifica l’espulsione E’ stato quindi ritenuto che gli organi scolastici, ravvisata nella vicenda la commissione di fatti astrattamente configurabili come reato e lesivi della dignità della persona umana (violenza privata o sessuale), hanno ritenuto detti fatti come rientranti tra i casi più gravi, con conseguente legittimità della sanzione dell’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. La verifica degli elementi concreti della responsabilità dei due incolpati è stata effettuata direttamente dalle ammissioni dei due studenti autori dell’atto di aggressione e dalla testimonianza della vittima. Inoltre, era stata valutata la possibilità del reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, che gli organi scolastici avevano escluso in considerazione della gravità del fatto e della presenza della vittima nella stessa scuola. L’articolo originale è stato pubblicato da https://www.orizzontescuola.it/aggredisce-compagno-di-scuola-espulso-ed-escluso-dagli-scrutini-genitori-fanno-ricorso-ecco-cosa-hanno-detto-i-giudici/, Scuole,Sentenze https://www.orizzontescuola.it/sentenze/feed/, Laura Biarella Autore dell’articolo