Spesso i luoghi di lavoro presentano rischi notevoli non solo in caso di lavoratrici gravide, ma anche a parto avvenuto, quando la neomamma decide di allattare al seno il bambino.
Quali sono i rischi in cui si incorre e quali sono i diritti delle lavoratrici?
La normativa
Il decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 prevede regole chiare riguardo la sicurezza e i rischi per le donne durante la gravidanza e l’allattamento . Ogni datore di lavoro, e quindi ogni Dirigente Scolastico, è obbligato a redigere una apposita valutazione del rischio, chiamata appunto “Valutazione del rischio per donne gravide e puerpere”. La legge citata guida il Dirigente attraverso le tipologia di rischi e le conseguenti azioni da intraprendere nel caso in cui si presentino situazioni a rischio per questa tipologia di lavoratrici.
Le categorie a rischio
I settori lavorativi che possono rappresentare dei fattori di rischio per le neo mamme, influendo negativamente sull’allattamento, sono fondamentalmente i seguenti:
- il settore industriale;
- il settore della sanità;
- il settore estetico e parrucchiere;
- il settore alberghiero e domestico;
- il settore della ristorazione e commercio alimentare;
- il settore dell’agricoltura;
- il settore scolastico
Nel caso specifico del mondo della scuola possiamo classificare i pericoli correlati alle seguenti mansioni:
- Le collaboratrici scolastiche – questa categoria è soggettta a diversi rischi sia di natura fisica (come urti, cadute, etc.) sia di natura biologica e chimica (come l’esposizione a varicella e rosolia ma anche a prodotti chimici utilizzati per la pulizia dei locali)
- Le insegnanti – questa categoria è forse la più soggetta al rischio biologico derivante dalla presenza di alunni con malattie infettive e al rischio da stress da lavoro correlato (per esempio per la presenza di classi con un elevato numero di discenti)
- Le insegnanti di sostegno – questa categoria, oltre ad essere esposa a tutti i rischi delle colleghe, presenta anche pericoli legati agli sforzi fisici derivanti dall’aiutare, ad esempio, un bambino portatore di handicap nelle necessità quotidiane.
L’iter
La neomamma, entro 30 giorni dal parto, consegna al Dirigente Scolastico il certificato di nascita del bambino. Il Dirigente, non appena ricevuto quanto sopra, valuta la presenza o meno di rischi nel periodo di allattamento del nascituro. Deve valutare, cioè, se la mansione a cui la lavoratrice è normalmente assegnata è compatibile con l’allattamento oppure se i suoi compiti rischiano di recare pregiudizio o possono essere nocivi per la sua salute. In tal caso adotta le misure necessarie affinché il problema venga risolto.
I risultati di questa valutazione devono essere esplicitamente contenuti nel Documenti Valutazione dei Rischi dell’Istituto Scolastico, nella apposita sezione dedicata alla “Valutazione del rischio per donne gravide e puerpere”.
Nel caso della presenza di agenti fisici pericolosi, la tutela prevista per l’allattamento a rischio è di sette mesi dopo il parto. Ciò vuol dire che la neomamma deve essere assegnata ad una mansione diversa e che non presenti rischi per almeno sette mesi dopo aver partorito.
Ad esempio un’insegnante potrebbe essere assegnata a diverse mansioni in biblioteca, qualora la consueta attività lavorativa la costringa a sforzi fisici eccessivi o all’esposizione a malattie infettive dovuta al contatto con i bambini.
Qualora invece, non fosse possibile assegnare una mansione diversa alla neomamma, alla stessa spetta l’astensione dal lavoro fino al settimo mese. La richiesta per l’astensione deve essere fatta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro della propria provincia, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito web dell’Ispettorato.
L’astensione, in quanto obbligatoria, prevede una retribuzione completa al 100% dell’importo normalmente percepito dalla lavoratrice.
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