Allerta meteo in Calabria, sabato 20 maggio scuole chiuse anche in alcuni grandi Comuni

Allerta meteo in Calabria, sabato 20 maggio scuole chiuse anche in alcuni grandi Comuni

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La Calabria sta per essere colpita da un’ondata eccezionale di maltempo, previste per sabato 20 maggio pioggie diffuse ma sono previsti anche venti fortissimi in tutti i territori. Prevista allerta arancione sulla Calabria Ionica e Tirrenica centro meridionale e scuole chiuse in diversi centri della Calabria compresi i capoluoghi di provincia Catanzaro e Vibo Valentia, probabili chiusure ( ancora non è stato deciso ufficialmente) delle scuole a Reggio Calabria e Crotone.

Scuole chiuse in molti comuni della Calabria

In seguito al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria, da cui emerge una allerta meteo di livello “arancione” per l’intera giornata di sabato 20 maggio 2023 in tutta la Regione calabra, molti sindaci hanno immediatamente decretato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro. Stessa decisione ha preso il sindaco Maria Limardo di Vibo Valentia e, in queste ore, anche i sindaci di Crotone e Reggio Calabria starebbero per decretare la chiusura delle scuole nelle rispettive città. Tanti i comuni più piccoli della Calabria dove in via precauzionale non si apriranno i battenti dei portoni delle scuole per domani sabato 20 maggio.

Chiusura scuole per maltempo, non si deve recuperare

In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.

È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico. 
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero. Quindi è chiaro che se la scuola chiude per maltempo, il servizio non effettuato dai lavoratori della scuola non deve essere recuperato, come nemmeno il giorno di scuola non svolto dagli studenti.

Chiusura scuole per allerta meteo non inficia anno scolastico

Se la chiusura delle scuole per allerta meteo o eventi naturali catastrofici, dovesse abbassare il numero di gorni di scuola annui, sotto le 200 giornate, sarebbe comunque fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico, che per il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce invece in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico.

A tal proposito esiste anche un precedente che ha visto la chiusura, nel febbraio 2012, delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata. In quel caso il Miur emise una nota in cui il Ministero specificò che al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

Dunque nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola per evento imprevedibile ed è fatto salva anche la validità dell’intero anno scolastico in caso che la chiusura prolungata delle scuole faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei fatidici 200 giorni.

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