Allerta meteo scuole chiuse lunedì 30 ottobre: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

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Un nuovo peggioramento del meteo è previsto per domani, lunedì 30 ottobre, soprattutto nelle zone comprese tra Toscana, Emilia Romagna e Liguria. Piogge più intense sono attese sul nord-ovest, sulla costa e sull’Appennino, con maggiore frequenza a partire dalla sera.

La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice arancione, in vigore dalle 20 di domenica, per rischio idrogeologico e temporali forti.

Scuole chiuse in diversi comuni della Liguria, in particolare nelle province di Genova (nel capoluogo, però, istituti scolastici aperti), Savona e La Spezia.

Situazione complicata anche in Toscana. A causa dell’allerta meteo arancione, la maggior parte dei Comuni della provincia di Massa Carrara ha optato per la chiusura delle scuole. In particolare, a Carrara è stata emessa un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nidi inclusi, oltre ai cimiteri comunali e parchi pubblici. A Montignoso, invece, scuole e cimiteri resteranno aperti, ma i parchi pubblici saranno chiusi.

Anche nel Comune di Aulla e nella Lunigiana, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse, così come cimiteri, centri di socializzazione e impianti sportivi comunali. Stessa decisione è stata presa a Fivizzano, Fosdinovo e Pontremoli. A Villafranca in Lunigiana, la chiusura riguarderà anche gli impianti sportivi. Scuole chiuse anche a Livorno.

Bollettino nazionale della Protezione Civile per la giornata di domani

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 30 ottobre, allerta rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Valutata, inoltre, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Trento, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sull’area sud orientale del Piemonte, sui restanti territori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e sul settore occidentale dell’Umbria.

Emilia Romagna

Provincia di Bologna

  • Gaggio Montano

Provincia di Parma

  • Albareto
  • Bardi
  • Bedonia
  • Berceto
  • Bore
  • Borgo Val di Taro
  • Compiano
  • Corniglio
  • Fornovo di Taro
  • Langhirano
  • Lesignano Bagni

  • Monchio delle Corti

  • Neviano degli Arduini

  • Palanzano

  • Solignano
  • Terenzo
  • Tizzano

  • Tornolo

  • Varano de’ Melegari
  • Varsi

Liguria

Provincia di Genova

  • Arenzano
  • Busalla
  • Campomorone
  • Camogli
  • Casarza Ligure
  • Castiglione Chiavarese
  • Ceranesi
  • Lavagna
  • Pieve Ligure
  • Ronco Scrivia
  • Sant’Olcese
  • Santa Margherita Ligure
  • Serra Riccò
  • Sestri Levante

Provincia di La Spezia

  • Ameglia
  • Arcola
  • Beverino
  • Bolano
  • Chiavari
  • Follo
  • Framura
  • La Spezia
  • Lerici
  • Levanto
  • Maissana
  • Monterosso al Mare
  • Porto Venere
  • Pignone
  • Riccò del Golfo
  • Riomaggiore
  • Santo Stefano
  • Sarzana
  • Sesta Godano
  • Varese Ligure
  • Vezzano Ligure

Provincia di Savona

  • Albisola Marina
  • Bergeggi
  • Savona
  • Vado Ligure
  • Varazze

Toscana

Provincia di Massa-Carrara

  • Aulla
  • Bagnone
  • Fivizzano
  • Mulazzo
  • Podenzana
  • Pontremoli
  • Zeri

Provincia di Lucca

  • Bagni di Lucca
  • Barga
  • Borgo a Mozzano
  • Camaiore
  • Camporgiano
  • Careggine
  • Castelnuovo di Garfagnana
  • Castiglione di Garfagnana
  • Fabbriche di Vergemoli
  • Forte dei Marmi
  • Fosciandora
  • Gallicano
  • Massarosa
  • Molazzana
  • Pescaglia
  • Piazza al Serchio
  • Pieve Fosciana
  • San Romano in Garfagnana
  • Seravezza
  • Sillano Giuncugnano
  • Stazzema
  • Vagli Sotto
  • Viareggio
  • Villa Collemandina

Provincia di Livorno

  • Campo nell’Elba
  • Collesalvetti
  • Livorno
  • Piombino
  • Porto Azzurro

Provincia di Grosseto

  • Castiglione della Pescaia
  • Follonica
  • Scarlino

Differenze tra sospensione delle attività didattiche e chiusura di una scuola

Come già segnalato più volte, i poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei prefetti che sono i rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica.

Innanzitutto facciamo una differenza tra

  •  “sospensione delle attività”
  •  “totale chiusura della scuola”

La sospensione delle attività: tale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).

I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).

La chiusura della scuola: può essere disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

In via generale i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati, e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Si rileva però che nel corso degli anni non c’è stata una posizione univoca su questa questione da parte di UST e USR, e in alcuni casi tale questione è stata addirittura affrontata direttamente dai Prefetti.

L’USR dell’Emilia Romagna  con nota Prot. n. 1513/2012 aveva disposto che “l’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la discesa del totale al disotto dei 200 giorni”, e con nota Prot. n. 1554/2012 che “le assenze degli studenti imputabili alla grave situazione meteorologica in corso possano rientrare nelle deroghe previste dalle norme soprarichiamate e non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”.

Non si attiva la DAD

Da sottolineare, inoltre, che la didattica a distanza non è attivabile, da quest’anno scolastico, nemmeno per le situazioni legate all’emergenza sanitaria COVID.

Non può essere attivata né in caso di maltempo, né in caso di assenza di uno studente.

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