Ancora maltempo in Italia, anche per domani, lunedì 6 novembre, scuole chiuse in diversi comuni a causa dei danni causati dal cattivo tempo. Diversi i sindaci che hanno emesso ordinanza di chiusura di tutti gli istituti di ordine e grado sui loro territori, in particolare in Toscana, a causa dei danni causati dall’alluvione o dai forti venti.
In Toscana, una delle regioni più colpite, la chiusura delle scuole è stata decretata in numerosi comuni. Tra questi, Campi Bisenzio, gravemente colpito, ha visto l’emanazione di una specifica ordinanza. Allo stesso modo, Prato ha annunciato la chiusura delle sue istituzioni educative, permettendo così ai mezzi della protezione civile di operare più agilmente. Questa decisione ha coinvolto anche altri comuni come Montemurlo e Poggio a Caiano. Inoltre, scuole chiuse sono state confermate ad Agliana e Pescia, dove i blackout elettrici hanno reso impossibile garantire un normale svolgimento delle attività.
Anche il Molise non è stato risparmiato. In particolare, a Guglionesi, in provincia di Campobasso, le scuole resteranno chiuse a causa dei danni provocati dal maltempo. Le forti raffiche di vento hanno causato danni strutturali significativi in alcuni edifici scolastici del comune, rendendo necessaria la sospensione delle lezioni.
Toscana
Provincia di Firenze
- Campi Bisenzio (fino a mercoledì 8), Signa (soltanto i plessi Don Milani-Collodi di San Piero a Ponti), Cerreto Guidi (fino a martedì 7 novembre), San Polo in Chianti (chiuso l’asilo per pini pericolanti)
Provincia di Prato
- Prato, Poggio a Caiano, Vernio (per il santo patrono), Montemurlo, Carmignano
Provincia di Pistoia
- Pescia, Agliana, Quarrata
Provincia di Livorno
- Piombino (chiusura Cautelativa lunedì 6 e martedì 7 del plesso Rodari di scuola dell’Infanzia, sez. Ciliegia, Limone, Albicocca e Uva)
Molise
- Guglionesi
NOTA BENE La situazione meteorologica richiede monitoraggio costante e i cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo e sulle eventuali ulteriori chiusure scolastiche nelle loro aree di residenza.
Scuole chiuse per maltempo: stop alle attività didattiche e totale chiusura, ecco la differenza. No DaD. I giorni si recuperano?
Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?
La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.
Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.
Sospensione delle attività
La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.
I docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.
Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.
Chiusura delle scuole
La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.
Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.
Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.
Il Ministero, con circolare del 12 febbraio 2012 ha specificato
“Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.”
Quindi l’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.
Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare
No didattica a distanza
Infine, è fondamentale sottolineare che la didattica a distanza (DAD) è stata attivata solo in casi di emergenza sanitaria COVID, e non può essere utilizzata in situazioni di maltempo o altre emergenze.
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