Allerta meteo scuole chiuse venerdì 10 novembre: stop in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Allerta meteo scuole chiuse venerdì 10 novembre: stop in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

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Una nuova perturbazione minaccia l’Italia, con particolare attenzione rivolta alla Toscana, regione già duramente colpita dall’alluvione della scorsa settimana. In risposta alle previsioni meteo avverse, i sindaci di numerose località hanno optato per la chiusura delle scuole in data venerdì 10 novembre, per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale ATA.

La chiusura delle scuole è una misura preventiva volta a minimizzare i rischi legati a possibili nuove alluvioni o disagi causati dal maltempo. Sarà nostro compito fornire aggiornamenti costanti sull’elenco dei Comuni interessati dalla chiusura delle scuole. Consigliamo di seguire anche i siti ufficiali per rimanere informati sulla situazione nel proprio comune di residenza.

Provincia di Firenze

  • Campi Bisenzio
  • Signa

Provincia di Livorno

  • Livorno
  • Collesalvetti

Provincia di Massa-Carrara

  • Aulla
  • Bagnone
  • Fosdinovo
  • Podenzana
  • Pontremoli
  • Villafranca in Lunigiana

Provincia di Pistoia

  • Quarrata

Provincia di Prato

  • Cantagallo
  • Carmignano
  • Montemurlo (chiuse 10 e 11 novembre)
  • Poggio a Caiano
  • Prato
  • Vaiano
  • Vernio

NOTA BENE La situazione meteorologica richiede monitoraggio costante e i cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo e sulle eventuali ulteriori chiusure scolastiche nelle loro aree di residenza.

Scuole chiuse per maltempo: stop alle attività didattiche e totale chiusura, ecco la differenza. No DaD. I giorni si recuperano?

Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?

La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.

Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.

Sospensione delle attività

La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.

docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.

Chiusura delle scuole

La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.

Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.

Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.

Il Ministero, con circolare del 12 febbraio 2012 ha specificato

Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.

Quindi l’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione. 

Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare

No didattica a distanza

Infine, è fondamentale sottolineare che la didattica a distanza (DAD) è stata attivata solo in casi di emergenza sanitaria COVID, e non può essere utilizzata in situazioni di maltempo o altre emergenze.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/allerta-meteo-scuole-chiuse-venerdi-10-novembre-stop-in-diversi-comuni-elenco-in-aggiornamento/, Cronaca,Maltempo, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Andrea Carlino,

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