Allerta meteo scuole chiuse venerdì 27 ottobre: stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria e della Toscana

Allerta meteo scuole chiuse venerdì 27 ottobre: stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria e della Toscana

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Un nuovo sistema frontale di origine atlantica è previsto per colpire diverse regioni italiane a partire da questa sera. La Protezione Civile nazionale ha emesso un’allerta meteo arancione su alcune aree, che ha portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni.

Ecco un elenco aggiornato delle località in cui gli istituti scolastici resteranno chiusi domani, venerdì 27 ottobre.

A causa delle previsioni meteo che segnalano precipitazioni e rinforzo della ventilazione, l’allerta arancione è stata dichiarata in Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia. In risposta, i sindaci di varie località hanno optato per la chiusura delle scuole per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Nella regione della Liguria, diversi comuni come Ameglia, Arcola, e Bolano nella provincia di La Spezia e Borzonasca e Chiavari in provincia di Genova hanno confermato la sospensione delle attività didattiche. Chiavari ha specificato che la chiusura riguarderà solo alcuni plessi.

Nella regione della Toscana, è stata dichiarata la chiusura delle scuole in tutta la Lunigiana, a seguito dell’allerta arancione.

Liguria

Toscana

  • Bagnone
  • Casola in Lunigiana
  • Comano
  • Filattiera
  • Fivizzano
  • Licciana Nardi
  • Mulazzo
  • Podenzana
  • Pontremoli
  • Tresana
  • Villafranca in Lunigiana
  • Zeri

Differenze tra sospensione delle attività didattiche e chiusura di una scuola

Come già segnalato più volte, i poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei prefetti che sono i rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica.

Innanzitutto facciamo una differenza tra

  •  “sospensione delle attività”
  •  “totale chiusura della scuola”

La sospensione delle attività: tale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).

I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).

La chiusura della scuola: può essere disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

In via generale i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati, e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Si rileva però che nel corso degli anni non c’è stata una posizione univoca su questa questione da parte di UST e USR, e in alcuni casi tale questione è stata addirittura affrontata direttamente dai Prefetti.

L’USR dell’Emilia Romagna  con nota Prot. n. 1513/2012 aveva disposto che “l’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la discesa del totale al disotto dei 200 giorni”, e con nota Prot. n. 1554/2012 che “le assenze degli studenti imputabili alla grave situazione meteorologica in corso possano rientrare nelle deroghe previste dalle norme soprarichiamate e non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”.

Non si attiva la DAD

Da sottolineare, inoltre, che la didattica a distanza non è attivabile, da quest’anno scolastico, nemmeno per le situazioni legate all’emergenza sanitaria COVID.

Non può essere attivata né in caso di maltempo, né in caso di assenza di uno studente.

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