Inviata la circolare n. 65741 del 07/11/2023 con la quale sono state definite le modalità di svolgimento delle attività di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’anno scolastico in corso. Vediamo di seguito i punti principali.
Sono tenuti al percorso di formazione e prova:
- I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo 59/ 2017 n. 59, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- I docenti di sostegno assunti a tempo determinato dalle GPS (DL 44/2023)
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis del DL 73/2021 (cosiddetto straordinario bis). Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del DM 108/2022.
Non devono invece ripetere il periodo di formazione e prova i docenti che:
- abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- siano già stati immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola.
Il ” test finale” previsto dalla normativa vigente si svolge nell’ambito del colloquio durante il quale il Comitato di Valutazione esprime il parere sul superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di servizio in prova.
Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all’Allegato A, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato.
Il test finale consiste, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del DM 226, nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione.
Il test finale concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione del docente.
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