Anno di prova: anche i docenti assunti da straordinario bis devono svolgere almeno 180 giorni di servizio, ma non valgono quelli svolti prima della nomina

Anno di prova: anche i docenti assunti da straordinario bis devono svolgere almeno 180 giorni di servizio, ma non valgono quelli svolti prima della nomina

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Anno di prova e formazione: il Ministero ha pubblicato l’attesa nota in cui si riassume la platea degli interessati, data la sovrapposizione di diverse procedure di assunzione nonché il modello di formazione e le attività da espletare. Confermato quanto già anticipato dalla nostra redazione: anche i docenti nominati nel 2022/23 da concorso straordinario bis, qualunque sia la data di assunzione, devono svolgere almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica.

Chi deve svolgere l’anno di formazione e chi no

Sono tenuti al percorso di formazione e prova (indicazioni della circolare)

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo

    comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato

    abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

La circolare non indica chi sono i docenti che non devono invece ripetere il periodo di formazione e prova ma questi possono essere desunti dalla nota sull’anno di prova a.s. 2021/22

  • abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo.
  • abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 siano già stati immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado.
  • abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.
  • abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola.

L’unica novità presente nella nota del 15 novembre 2022 riguarda i docenti assunti nel 2022/23 da GPS sostegno e posto comune. Non sono tenuti al periodo di prova e formazione qualora siano già stati assunti da altra procedura nello stesso ordine e grado. I suddetti docenti saranno comunque tenuti a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 dell’art. 59.

I requisiti per considerare valido l’anno di prova

Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato

  • allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche
  • al superamento del test finale
  • alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.

Docenti con contratto part time

Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

CIRCOLARE MINISTERIALE  del 15 novembre 2022 [PDF]

Vincitori del concorso straordinario bis: anche per loro vale la regola di 180 giorni di servizio

Stesse regole per i docenti assunti da concorso straordinario bis di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così come già indicato nella nota prot. 0030998 del 25/08/2022.

Come sappiamo le nomine da concorso straordinario bis proseguono ancora in queste settimane e si protrarranno verosimilmente almeno fino al prossimo 30 novembre. Questa infatti è la data ultima indicata da USR Piemonte ma potrebbe essere valida anche a livello nazionale, dato che la scelta di proseguire con le nomine da concorso straordinario era subordinata proprio alla possibilità di far svolgere l’anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23 e quindi le nomine devono concludersi in tempo utile per lo svolgimento canonico dei 180 giorni di servizio.

Ricapitoliamo: 

  • nella nota del 25 agosto 2022 il Ministero forniva indicazione su come trattare i posti accantonati per il concorso straordinario bis, che non era stato possibile conferire per il noto ritardo nell’espletamento della prova

Al riguardo, al fine di dare di dare riscontro alle richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi, si ritiene che, qualora non si preveda l’approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sia possibile assegnare la disponibilità del posto nella fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica gestite con il sistema informativo.

In tal caso, nelle more del conferimento della nomina a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, si evidenzia che i posti non conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge n. 73 del 2021 dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024.”

  • di conseguenza ogni USR ha stabilito, in base alle indicazioni fornite dalle singole commissioni,  se fosse possibile avere le graduatorie del concorso straordinario bis in tempo utile perché i docenti nominati possano svolgere l’anno di prova e formazione nel 2022/23 alla cui base vi è appunto lo svolgimento di 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattica.

Se la risposta da parte delle commissioni è stata negativa i posti sono stati temporaneamente attribuiti con supplenza ai docenti che hanno presentato la domanda informatizzata entro il 16 agosto ore 14 da GaE e GPS.

IN questo caso infatti le assunzioni verranno disposte nell’anno scolastico 2023/24.

  • Viceversa, i posti ritenuti idonei per poter essere attribuiti già nel 2022/23 sono stati assegnati a supplenza temporanea con clausola risolutiva, in attesa del vincitore

I 180 giorni di servizio decorrono dalla nomina

Il Ministero non ha accolto la richiesta dei sindacati di poter considerare utili, ai fini del conteggio dei 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica, quelli eventualmente già svolti dal docente interessato con la supplenza finora svolta.

Quindi, anche nel caso in cui il docente abbia mantenuto lo stesso posto (circostanza possibile grazie alle disposizioni di USR Lazio e USR Piemonte), in ogni caso il conteggio del servizio utile per l’anno di prova e formazione decorre dal giorno della nomina da concorso straordinario bis finalizzata al ruolo.

D’altronde, se si fosse venuto meno a questo principio, sarebbe venuta meno anche la scelta operata lo scorso agosto sulla possibilità di completare le operazioni in tempo utile per lo svolgimento dell’anno di prova perché si potrebbe andare avanti con le assunzioni ma affidare lo svolgimento dell’anno di prova al caso fortuito della supplenza  da GPS. Il Ministero ha quindi proseguito nella linea tracciata ad agosto e pur consentendo le immissioni in ruolo tardive da concorso straordinario bis (non avviene per le altre procedure, se non per surroga) queste devono concludersi a breve, per consentire agli interessati di poter svolgere l’anno di prova e formazione.

E se i docenti del concorso straordinario bis non raggiungono i 180 giorni di servizio?

Accade esattamente quello che accade per tutti gli altri docenti che si trovano nell’anno di prova e formazione. Se il requisito base di almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica non viene raggiunto per giustificati motivi (e dati i tempi ristretti potrebbe verificarsi), è possibile rinviare l’anno di prova e formazione all’anno scolastico successivo. Nel caso dei vincitori del concorso straordinario bis si prolunga la loro assunzione a tempo determinato, dato che la trasformazione del contratto in tempo indeterminato a legato alle procedure con conclusione positiva dell’anno di prova e formazione.

ATTENZIONE: quanto detto vale per l’anno di prova. Per quanto riguarda la formazione specifica per i docenti vincitori del concorso straordinario bis, ossia le 40 ore (5CFU) siamo in attesa di dettagliate indicazioni.

Tutto sull’anno di prova e formazione

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La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Neoimmessi in ruolo

, 2022-11-18 08:49:00, Anno di prova e formazione: il Ministero ha pubblicato l’attesa nota in cui si riassume la platea degli interessati, data la sovrapposizione di diverse procedure di assunzione nonché il modello di formazione e le attività da espletare. Confermato quanto già anticipato dalla nostra redazione: anche i docenti nominati nel 2022/23 da concorso straordinario bis, qualunque sia la data di assunzione, devono svolgere almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica.
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