Anno di prova, docente di ruolo sostegno primaria assunto su posto comune: devo svolgerlo di nuovo?

Anno di prova, docente di ruolo sostegno primaria assunto su posto comune: devo svolgerlo di nuovo?

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Il  percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio (anno di prova) va ripetuto nel medesimo grado di istruzione di eventuale nuova immissioni in ruolo su diversa tipologia di posto?

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Docente già assunta da GPS sostegno primaria, adesso convocata per posto comune da concorso. Deve svolgere di nuovo anno di prova?

La risposta al quesito è negativa: la nostra lettrice non deve ripetere l’anno di formazione e prova su posto comune alla primaria, avendolo già superato per posto di sostegno nella scuola primaria, in quanto trattasi dello stesso grado istruzione. Così, infatti, leggiamo nell’annuale nota sull’anno di prova:

Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;

E’ proprio questo il caso della nostra lettrice, assunta nuovamente nello stesso grado di istruzione della precedente immissione in ruolo: assunta e con anno di prova superato nel 2022/23 su posto di sostegno scuola primaria (come si legge nel quesito) e poi (eventualmente) assunta nuovamente in ruolo nell’a.s. 2023/24 su posto comune scuola primaria. In sostanza, come si evince dalla nota del MIM, riguardo a chi deve svolgere l’anno di prova e chi no, non si fa distinzione tra tipologie di posto (comune/sostegno) ma di grado di istruzione.

E’ chiaro che quanto detto per la lettrice vale anche per tutti gli altri docenti appartenenti ad altri gradi di istruzione. Il principio è unico: l’anno di prova superato non si ripete nel medesimo grado di istruzione.

Per completezza di informazione ricordiamo quali docenti sono tenuti a svolgere l’anno di prova e quali no (sopra abbiamo riportato solo il caso di interesse della lettrice).

Anno prova: chi deve svolgerlo e chi no

Premettiamo che:

  • il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è disciplinato dal DM 226/2022, al cui articolo 1/6 leggiamo cheLe disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023“;
  • i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova sono indicati dell’articolo 2 del suddetto DM;
  • i docenti non tenuti a svolgere l’anno di prova sono indicati nella succitata nota.

Devono svolgere l’anno di prova i docenti:

  • che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • per i quali sia stata richiesta la proroga dell’anno di prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti (in ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova);
  • per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Non devono svolgere l’anno di prova i docenti che:

  • abbiano già svolto il periodo di formazione e prova ovvero il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di
    formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 (il cosiddetto passaggio di ruolo di ritorno);
  • già immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova, a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo, e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

La consulenza

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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