Anno di prova e formazione 2023/24 avviato, ma ci sono ancora importanti chiarimenti che è giusto mettere in evidenza per quelle situazioni che potrebbero creare problematiche. Con due note successive, l’USR Sicilia ha chiarito il diritto a svolgere la relativa procedura per alcune categorie di docenti.
La circolare del Ministero sull’anno di prova e formazione
A livello nazionale il Ministero ha emanato la consueta circolare ministeriale lo scorso 7 novembre. Sono circa 30 mila i docenti interessati per l’anno scolastico 2023/24.
Sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. (concorso straordinario bis). Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (concorso straordinario bis)
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Le note di chiarimento dell’USR Sicilia
Le note emanate dall’USR Sicilia sono rispettivamente la nota n. 49010 del 27 novembre 2023 per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e la nota n. 50822 del 14 dicembre 2023 chiarimenti periodo di formazione e prova.
Nella nota del 27 novembre si chiarisce che
- i docenti neo immessi in ruolo con decorrenza giuridica 01.09.2023 ed economica 01.09.2024 nella seconda procedura di surroga di cui all’Avviso di questa Direzione prot. n. 41256 del 20.09.2023 potranno svolgere tutte le attività previste dalla nota ministeriale prot. n. 65471 citata se sono destinatari di una supplenza annuale o fino alla fine delle attività didattiche nel medesimo grado di istruzione della nomina in ruolo
Nella nota del 14 dicembre si chiarisce che
- possono svolgere il periodo di formazione e prova anche i docenti che abbiano ottenuto il rinvio del suddetto periodo nell’ a.s. 2022/2023, ovvero in assegnazione
provvisoria su altra classe di concorso o su posto sostegno, purché nel medesimo grado di istruzione dell’immissione in ruolo.
Dalla valutazione finale dovrà risultare che il docente abbia integrato il percorso formativo con esperienze attinenti alla classe di titolarità o classi di concorso affini; a tal fine occorrerà individuare un tutor che abbia possibilmente competenze specifiche.
Si precisa altresì che il docente che svolge il periodo di formazione e prova su altra classe di concorso o su posto di sostegno nel medesimo grado di istruzione risulta nella piattaforma INDIRE sulla classe di concorso nella quale svolge il servizio nell’a.s. 2023/2024 e non nella classe di titolarità ove diversa, in quanto la piattaforma INDIRE recepisce automaticamente i dati dal portale SIDI.
E’ possibile accedere ad INDIRE
Nel frattempo è stato aperto l’ambiente INDIRE per le attività previste nell’anno di formazione. https://neoassunti.indire.it/
Per iscriversi e accedere all’ambiente è possibile utilizzare le proprie credenziali SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) o SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
E’ possibile seguire gli aggiornamenti attraverso il tag Neoimmessi in ruolo
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Anno di prova, docenti assunti con nomina giuridica 1 settembre 2023 e docenti in assegnazione provvisoria. Chiarimenti USR Sicilia – Orizzonte Scuola Notizie
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