Anno di prova docenti già di ruolo, non si ripete nello stesso grado di istruzione

Anno di prova docenti già di ruolo, non si ripete nello stesso grado di istruzione

Spread the love

Il docente assunto nello stesso grado di precedente immissione in ruolo non deve ripetere l’anno di prova, qualora lo abbia già superato.

Il percorso di formazione e periodo di prova in servizio è disciplinato dal DM n. 226/2022, attuativo della legge n. 107/2015 e del D.lgs. n. 59/2017 e ss.mm.

L’anno di prova, ai sensi del predetto DM, si articola nelle seguenti attività e fasi:

  • redazione bilancio di competenze iniziale, entro il secondo mese di servizio, da parte del docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
  • patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
  • attività formative, per un totale di 50 ore [incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); laboratori formativi (12 ore); “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore); formazione on-line (20 ore)
  • portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
  • bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
  • colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • espressione parere da parte del Comitato;
  • valutazione finale del dirigente scolastico.

Chi deve svolgere l’anno di prova

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, come leggiamo nel DM n. 226/2022, deve essere svolto da:

  • docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 59/2017 (come modificato dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (si tratta di quei docenti che saranno assunti in seguito alle nuove disposizioni, di cui al DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022).

Chi non deve svolgere l’anno di prova

Quanto ai docenti non tenuti a svolgere l’anno di prova, gli stessi sono indicati nell’annuale nota sul predetto anno. La nota a.s. 2023/24 non è stata ancora pubblicata, per cui ci rifacciamo alla nota dello scorso anno scolastico, secondo cui non sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti:

  1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  2. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  3. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  4. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  5. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Ho superato nel 2022/23 l’anno di prova su sostegno con ruolo avuto da concorso. Ora ho partecipato all immissione in ruolo da concorso su posto comune e l’ho ottenuto, devo rifare l anno di prova? È sempre lo stesso grado… Primo ruolo da concorso ordinario su sostegno, secondo ruolo da straordinario su comune sempre scuola primaria

Come suddetto e come si legge nella nota n. 39972/2022, non sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo. Pertanto, la nostra lettrice già in ruolo su sostegno nella scuola primaria con anno di prova superato e nuovamente immessa in ruolo su posto comune sempre primaria, non dovrà ripetere il predetto anno di prova.

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/anno-di-prova-docenti-gia-di-ruolo-non-si-ripete-nello-stesso-grado-di-istruzione/, Chiedilo a Lalla,anno di prova,neoimmessi in ruolo, https://www.orizzontescuola.it/feed/, redazione,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.