L’USR Piemonte pubblica alcune precisazioni sull’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti in ruolo nell’anno scolastico 2022/23. Dall’a.s. 2022/23 è attivo il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.
Sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
Non devono invece ripetere il periodo di formazione e prova i docenti che:
- abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo.
- abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 siano già stati immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado.
- abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.
- abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola.
Le ulteriori precisazioni che arrivano dall’USR Piemonte:
a) Conteggio dei giorni di servizio: il DM 226/22, che regola l’anno di formazione e prova, all’art. 3 prevede “Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”.
Nel caso in cui l’Istituzione scolastica articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni. Se invece l’orario è articolato su 4 giorni, viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale e il sabato non deve essere preso in considerazione per i 120 giorni.
b) Maternità: il periodo di prova deve essere rinviato all’anno successivo qualora, per cause previste dal CCNL, non si raggiunga il conteggio utile dei giorni di servizio nei termini sopra indicati. Si ricorda che le ore di formazione devono in tal caso essere ripetute nel successivo anno scolastico, in quanto non possono essere scisse dalle attività in servizio.
Durante il periodo di congedo obbligatorio, però, può essere sostenuto il colloquio innanzi al comitato di valutazione finale previa esibizione di un certificato medico attestante che tale partecipazione non comporta pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.
c) Aspettative per assegni di ricerca/dottorato: il D.M. 226/22 ha specificato all’art. 2 comma III “il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”.
d) Aspettativa art. 36 CCNL: se il periodo di formazione e prova non è ancora stato svolto, in caso di fruizione di aspettativa ex art. 36 e servizio su altra tipologia o classe di concorso per le quali il docente abbia titolo, lo stesso deve essere rinviato, tenendo anche conto dell’innovazione relativa alla valutazione disciplinare prevista dal nuovo DM 226/2022;
e) Utilizzo/supplenza su altra tipologia di posto o classe di concorso: il DM 226/2022 non riprende i commi 4-5-6 dell’art. 2 del DM 850/2015, sia con riferimento ai servizi su stessa classe o posto per i quali è avvenuta l’immissione in ruolo, né tantomeno per i casi in cui il servizio sia attualmente su sostegno. Pertanto, si ritiene, tenendo anche conto dell’innovazione relativa alla valutazione disciplinare prevista dal nuovo DM 226/2022, che l’anticipo del periodo di formazione e prova non sia più possibile.
, 2022-11-24 12:38:00, L’USR Piemonte pubblica alcune precisazioni sull’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti in ruolo nell’anno scolastico 2022/23. Dall’a.s. 2022/23 è attivo il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.
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