Anno di prova docenti neoassunti: se non vengono prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico. FAQ

Anno di prova docenti neoassunti: se non vengono prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico. FAQ

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Con circolare del 7 novembre il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito le indicazioni per lo svolgimento dell’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti nell’anno scolastico 2023-24. Alcune FAQ dell’Ufficio scolastico di Brescia relativamente alla durata del periodo di prova.

Quale la durata dell’anno di formazione e di prova?
La durata della prova è normata dall’art. 440 del d.lgs. 297/1994 così come modificato dall’art. 1, c. 116 della L. 107/2015.
La prova ha la durata di un anno scolastico; sono comprese le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni.
Il periodo di formazione e prova, considerato quale momento integrante della procedura concorsuale ai fini della conferma in ruolo, è il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, sono ridotti a 150.
Qualora nell’anno scolastico non vengano prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico.

Come calcolare i 180 giorni di servizio prestato?
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio:

• le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
• le vacanze natalizie e pasquali;
• il giorno libero;
• i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
• i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
• il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
• la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
• il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
• il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:
• i periodi di ferie;
• i permessi retribuiti e non;
• le assenze per malattia;
• le aspettative;
• i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
• le due giornate che vanno aggiunte alle ferie.

Come calcolare i 120 giorni di attività didattiche?
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Didattica a distanza o didattica digitale integrata valgono come servizio a tutti gli effetti

Tutte le FAQ aggiornate al 9/11

Chi deve svolgere l’anno di prova

Sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti:

  • al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti o che debbano ripeterlo per mancato superamento. La ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione;
  • per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano completando il percorso abilitante nel corso dello stesso anno di formazione e prova;
  • assunti a tempo determinato da GPS sostegno I fascia e da straordinario bis. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare.

Non sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti che lo abbiano già superato positivamente nello stesso grado di scuola e si trovino in una delle seguenti posizioni:

  • rientro in un precedente ruolo
  • passaggio di cattedra;
  • già immessi in ruolo con riserva e nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • trasferiti da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;

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