Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2022/23 vincitori del concorso straordinario bis: precisazioni dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte. La nota 16897 del 17 novembre dell’USR è infatti destinata esclusivamente ai docenti supplenti reclutati con la
procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli di cui all’art. 59 comma IX-bis, del dl 25/05/2021 n. 73.
Come scritto in un articolo del 18 novembre, anche i docenti nominati nel 2022/23 da concorso straordinario bis, qualunque sia la data di assunzione, devono svolgere almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica.
L’USR Piemonte fornisce delle precisazioni proprio sui docenti che magari non hanno raggiunto il requisito dei 120/180 gg di servizio.
Nel periodo aprile/giugno 2023 l’USR attiverà uno specifico monitoraggio finalizzato a verificare:
- eventuali casi di dubbio raggiungimento dei 120/180 giorni di attività didattica/servizio effettivo
- eventuali situazioni dei docenti che non hanno completato il 75% delle ore di formazione erogata dalle Scuole polo (laboratori, incontro iniziale e finale), come previsto dalla normativa vigente, sia per motivate esigenze di tipo personale sia in ragione di possibili sovrapposizioni temporali con la formazione universitaria finalizzata al conseguimento dei 5 CFU.
A seguito del monitoraggio l’USR fornirà alle scuole interessate, le necessarie istruzioni in ordine alle eventuali possibili soluzioni attivabili.
Quando l’anno di prova viene considerato valido
Come indicato nella circolare ministeriale del 15 novembre, ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
I termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
, 2022-11-19 09:35:00, Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2022/23 vincitori del concorso straordinario bis: precisazioni dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte. La nota 16897 del 17 novembre dell’USR è infatti destinata esclusivamente ai docenti supplenti reclutati con la
procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli di cui all’art. 59 comma IX-bis, del dl 25/05/2021 n. 73.
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