Anno di prova e formazione per i docenti neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/23 o che devono ancora svolgere le attività obbligatorie per la conferma in ruolo. La normativa è cambiata: a decorrere dall’a.s. 2022/23, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226, tutto il personale docente ed educativo deve svolgere, ai fini della conferma in ruolo, il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova.
Chi deve svolgere anno di prova
Sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
Docenti assunti in ruolo dopo il 1° settembre 2022: chi di loro potrà svolgere l’anno di prova
Anno di formazione e prova, docenti neoassunti e con passaggio di ruolo: chi non deve svolgerlo
Nell’interpretazione ministeriale il nuovo percorso riguarda anche coloro i quali sono stati immessi in ruolo negli anni precedenti e che non hanno ancora svolto il periodo di prova ovvero devono ripeterlo (sono compresi i docenti che abbiano ottenuto per l’a.s. 2022/23 un passaggio di ruolo).
Tale interpretazione è stata contestata dalla Uil durante l’informativa sul nuovo decreto.
La nuova legge prevede che il superamento del periodo annuale di prova in servizio:
- è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
- che il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, attraverso valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, in funzione dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- che in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
Attività di formazione docenti neoassunti
Nel corso dell’anno di prova docenti neoassunti in ruolo, le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi:
a. incontri propedeutici e di restituzione finale;
b. laboratori formativi;
c. “peer to peer” e osservazione in classe;
d. formazione on-line
Osservazioni
Sulla bozza di circolare presentata dall’Amministrazione alle Organizzazioni sindacali la Federazione UIL Scuola Rua ha avanzato delle richieste di modifica, che di seguito si riassumono:
- Chiarire che chi ha superato l’anno di prova lo scorso anno scolastico individuato dalle GPS I fascia (procedura finalizzata al ruolo) e abbia poi avuto una nuova immissione in ruolo nel 2022/23, per stessa classe di concorso o tipologia di posto dello stesso ordine di scuola, non deve ripetere l’anno di formazione e prova.
Su questo punto l’Amministrazione si è resa disponibile e ha preso l’impegno di emanare un chiarimento in cui sarà specificato la non ripetibilità dell’anno di formazione e prova.
- Dare la possibilità di svolgere l’anno di formazione e prova a chi al momento sta svolgendo una supplenza e ha avuto una immissione in ruolo con retrodatazione giuridica al 2022/23 ed economica al 2023/24, se trattasi di stessa classe di concorso o tipologia di posto dello stesso ordine di scuola.
Su questo punto l’Amministrazione si è resa disponibile ad un approfondimento.
- Per i docenti assunti con procedura straordinaria finalizzata al ruolo: Bisogna prevedere che qualora la nomina sia avvenuta ad anno scolastico iniziato e il docente era già stato assunto su una supplenza, i giorni svolti come supplente siano conteggiati nei 180/120 giorni utili ai fini della validità all’anno di formazione e prova.
- Il Ministero deve fornire dei chiarimenti sull’acquisizione dei crediti formativi che per la UIL deve essere uniforme in tutte le regioni.
Sul primo punto l’Amministrazione non si è resa disponibile a considerare valido il servizio svolto su un precedente contratto di supplenza. Sul secondo punto, invece, il Ministero si è impegnato ad emanare successivi chiarimenti.
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, 2022-11-12 06:55:00, Anno di prova e formazione per i docenti neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/23 o che devono ancora svolgere le attività obbligatorie per la conferma in ruolo. La normativa è cambiata: a decorrere dall’a.s. 2022/23, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226, tutto il personale docente ed educativo deve svolgere, ai fini della conferma in ruolo, il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova.
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