Il docente, che lo scorso anno scolastico non ha superato l’anno di prova, deve reiterarlo. Cos’è previsto nel secondo periodo di formazione e prova? Quante volte si può ripetere per mancato superamento?
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, introdotto dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), che ha modificato quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, è disciplinato dal DM n. 226/2022, in base al quale lo stesso si articola nelle seguenti attività:
- bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
- patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
- attività formative (per un totale di 50 ore);
- portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
- bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
- colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico.
Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, in caso di:
- superamento del test finale e valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in anno di prova.
- mancato superamento del test finale e valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione dell’anno di prova. Il provvedimento indicherà gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
Secondo periodo di prova non rinnovabile
La ripetizione dell’anno di prova, per mancato superamento, è possibile una sola volta, come leggiamo nell’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2017: In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Ribadiamo che stiamo parlando di mancato superamento e non di rinvio dell’anno di prova.
Nel corso del secondo periodo:
- per il docente interessato va nominato un tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha seguito nel primo periodo, come si legge nell’annuale nota sull’anno di prova a.s. 2022/23: Anche per i docenti che devono ripetere il periodo di formazione e prova è prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.
- il docente deve svolgere nuovamente tutto quanto sopra elencato, ivi comprese le attività di formazione, la cui ripetizione è prevista anche per chi rinvia l’anno di prova, in quanto le attività formative, leggiamo nell’articolo 2 del DM 226/2022, sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- è necessariamente disposta una vista da parte di un dirigente tecnico, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.
Il dirigente tecnico, che effettua la visita suddetta, redige apposita relazione, che è parte integrante della documentazione esaminata, al termine del secondo periodo di prova, dal Comitato di valutazione, innanzi al quale il docente interessato sostiene nuovamente il colloquio e il test finale.
Una volta effettuata la visita ispettiva da parte del dirigente tecnico (con annessa relazione), svolte tutte le previste attività, nonché sostenuto il colloquio e il test finale innanzi al Comitato, la valutazione del dirigente scolastico può avere due distinti esiti:
- il riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo; oppure
- il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.
A quanto detto sopra, aggiungiamo quanto indicato nell’articolo 14/5 del summenzionato DM 226/2022: Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.
Ricordiamo, infine, che la valutazione finale sopra descritta (colloquio, test finale e valutazione DS) e i relativi provvedimenti di conferma o meno in ruolo da parte del dirigente scolastico devono essere emanati entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento (sia per chi ripete l’anno di prova sia per chi lo sta svolgendo per la prima volta). Il mancato rispetto del predetto termine ovvero l’errato svolgimento della procedura di valutazione possono determinare profili di responsabilità per il dirigente scolastico.
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