E’ possibile svolgere l’anno di prova accettando una supplenza? Per quali motivi è possibile rinviare il predetto anno?
Rispondiamo ai succitati quesiti, posti in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima cosa prevede il CCNL 2007 in merito all’attribuzione delle supplenze al personale di ruolo e i motivi per cui è possibile rinviare l’anno di formazione e prova.
Art. 36 CCNL 2007
I docenti di ruolo, com’è noto, hanno la possibilità di ottenere incarichi di supplenza ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18), che così dispone:
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede …
Il docente con contratto a tempo indeterminato, quindi, può accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri gradi di istruzione (nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo), mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.
L’ATP di Reggio Calabria con nota n. 11337/2022 ha illustrato, con appositi esempi, cosa significa “… in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso …“, chiarendo anche come regolarsi con le supplenze relative ai posti di sostegno. Di seguito i predetti esempi:
- il docente titolare di scuola dell’infanzia non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
- il docente titolare di scuola primaria non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
- il docente titolare di scuola secondaria di I grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
- il docente titolare di scuola secondaria di II grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
L’anno di prova, denominato percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo, è disciplinato dal DM n. 226/2022, il cui articolo 2/3 così dispone:
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Dunque, l’anno di prova può essere rinviato nei casi:
- di fruizione di assegno di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno;
- di frequenza di dottorato di ricerca sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno;
- previsti dalla legge.
A quanto detto, aggiungiamo che l’anno di prova è rinviato in tutti i casi in cui il docente interessato non raggiunga (ad. esempio, perché assente per malattia, maternità …) 180 giorni di servizio, di cui almeno 12o di attività didattiche, al cui svolgimento è subordinato il predetto anno.
Al riguardo, evidenziamo che un docente, che fruisce del succitato articolo 36 (quindi immesso in ruolo e che poi accetta incarico di supplenza), dovrà rinviare l’anno di prova.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Ho superato il concorso ordinario in una regione diversa da quella in cui vivo e lavoro da GPS. Purtroppo non sono risultato fra i vincitori nella fase di nomine in ruolo dello scorso anno. Quest’anno, se dovessero far scorrere la graduatoria di merito potrebbero arrivare a me poiché la mia posizione è piuttosto alta. Esiste una possibilità di fare l’anno di prova nella provincia in cui vivo e lavoro tutt’ora oppure rimandare l’anno di prova e, dunque, l’assunzione con contratto a tempo indeterminato all’anno scolastico successivo?
La nostra lettrice non specifica se è inclusa in GPS per la stessa classe di concorso/grado di istruzione relativamente ai quali potrebbe essere immessa in ruolo da concorso ordinario, tuttavia possiamo comunque rispondere alle domande poste.
La lettrice:
- non potrà svolgere l’anno di prova nella provincia in cui vive, quindi sulla eventuale supplenza da GPS, in quanto la stessa (supplenza) non potrà essere accettata nella medesima classe di concorso/grado di istruzione di titolarità: l’art. 36 del CCNL 2007, come detto sopra, prevede la possibilità accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 in una classe di concorso/grado di istruzione diversi da quello di titolarità. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui fosse possibile (cosa, ribadiamo, non prevista dalla norma), non potrebbe svolgere ugualmente il periodo di prova, in quanto tale possibilità era prevista nel DM 850/2015 ma non è stata ripresa nel DM n. 226/2022;
- potrebbe accettare un’eventuale supplenza da GPS e quindi rinviare l’anno di prova, solo se fosse inserita nelle predette graduatorie per una classe di concorso/grado di istruzione diversi da quello di titolarità;
- potrà rinviare l’anno di prova per i motivi sopra indicati oppure qualora non cumuli i previsti giorni di servizio (180) e di attività didattiche (120).
La consulenza
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