Ansia e depressione, ora c’è l’indennizzo per i lavoratori:   ecco che cosa cambia

Ansia e depressione, ora c’è l’indennizzo per i lavoratori: ecco che cosa cambia

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che cosa cambia

di Antonio Serpetti*18 dic 2022

Ansia e depressione, ora c' l'indennizzo per i lavoratori: la sentenza della Cassazione

Nel mese di ottobre, la Corte suprema di cassazione ha ribadito e precisato importanti principi, in tema di indennizzo del lavoratore a seguito di infortunio del lavoro. In particolare, l’ordinanza n. 29611 dell’11 ottobre 2022 ha statuito che non rileva, ai fini dell’indennizzabilit da parte dell’Inail, solo il rischio specifico della lavorazione, ma anche il rischio specifico improprio, ossia quello non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione lavorativa, ma genericamente collegato con la prestazione lavorativa stessa. Nell’ambito del sistema del testo unico n. 1124/65, infatti, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che esso riguardi la lavorazione in s e per s considerata, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalit della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica sia psichica. Ne consegue che ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attivit lavorativa risulta assicurata dall’Inail, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo, in tale caso, il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

La decisione

Taluni disturbi patologici, infatti, si acquisiscono a cagione delle circostanze in cui si svolge l’attivit lavorativa, pur lavorando in piena, apparente, sicurezza. In particolare, quando venga accertato da un medico — come nel caso esaminato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 29611 dell’11 ottobre 2022 — che un lavoratore ha sviluppato una forma di depressione a causa della sua situazione lavorativa, l’Inail ha l’obbligo di prestare l’indennizzo, poich non si pu correttamente formulare una distinzione tra malattia fisica e malattia psichica se la patologia, del corpo o della mente, sia stata cagionata dal rapporto di lavoro. In sostanza, la malattia risulta indennizzabile anche quando deriva dall’organizzazione del lavoro e dalle modalit con cui esso si svolge. il caso, sostiene la Cassazione, di chi soffre di stress da lavoro o di una patologia derivata dal mobbing o dal fumo passivo. Ne consegue che il rischio assicurativo coperto dall’Inail non riguarda soltanto l’infortunio e la malattia professionale che si presentano per l’attivit lavorativa in s (chi si fa male con un macchinario o chi costretto a respirare dei gas pericolosi, per esempio), ma anche i disturbi psichici o fisici provocati dal modo in cui si lavora.

Il caso e l’iter processuale

La Suprema Corte, infatti, nell’osservare che il lavoro interessa la persona in tutte le sue dimensioni, e che il rischio assicurato deve comprenderle tutte, concepisce, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 e 38 della Costituzione, il lavoratore come persona, pertanto, tutte le malattie professionali – compresa la depressione – vanno indennizzate dall’Inail, sebbene non espressamente tabellate. Con l’ordinanza n. 31514 del 25 ottobre 2022, la Corte Suprema ha confermato, inoltre, che sussiste il diritto all’indennizzo Inail per l’ansia e la depressione causati dal mobbing in azienda, a condizione che derivino dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione lavorativa in un determinato ambiente. Nel caso in esame, la Corte d’appello, confermando la pronuncia di primo grado, aveva negato diritto all’indennizzo nei confronti dell’Inail per il disturbo post-traumatico da stress cronico con depressione e ansia miste, conseguente all’azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro. La Corte d’appello, dopo aver affermato il nesso causale tra la condotta di mobbing e le patologie, ha ritenuto che tali patologie non fossero suscettibili di indennizzo da parte dell’Inail, non costituendo malattie professionali indennizzabili.

Le conseguenze

La vertenza giungeva cos in Cassazione dove il lavoratore ha sostenuto che non occorresse ricercare il nesso tra la malattia e una specifica lavorazione, in quanto ammesso l’indennizzo anche per malattie non tabellate, purch sia dimostrata la loro origine professionale. La Suprema Corte, nell’accogliere la tesi del lavoratore, ha ribadito che la malattia professionale indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalit di esplicazione. Cos, ad esempio, stato riconosciuto l’indennizzo a un lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario. Ci che rileva, in definitiva, che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa. La tutela assicurativa, ha proseguito la Cassazione, quindi da rapportare al lavoro integralmente considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine. Ne consegue che l’assicurazione prestata dall’Inail comprende tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle apposite tabelle, purch si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro.

*Antonio Serpetti avvocato e autore presso Giuffr-Francis-Lefebvre

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, 2022-12-18 09:54:00, Con l’ordinanza dell’11 ottobre 22, la Corte Suprema ha stabilito che l’indennizzo va esteso a tutte le malattie fisiche o psichiche la cui origina sia riconducibile al rischio del lavoro, Antonio Serpetti*

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