L’INPS comunica la riapertura delle domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE SOCIALE
La proroga riguarda unicamente l’APE SOCIALE, modalità nella quale l’indennità che sostituisce il trattamento di pensione, corrisposta per dodici mesi all’anno fino alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, è a totale carico dello Stato e non comporta dunque alcuna restituzione, come invece era previsto per l’anticipo volontario.
L’APE SOCIALE presuppone però la sussistenza di particolari condizioni legate alla situazione personale e/o familiare, di cui si dirà più avanti.
Dal 29 gennaio, data di entrata in vigore del decreto legge 4/2019, è possibile presentare domanda all’INPS per il riconoscimento del diritto a fruire dell’Anticipo Pensionistico per coloro che maturano nel corso del 2019 le condizioni previste, nonché per coloro in quali, pur essendo in possesso dei requisiti già negli anni precedenti, non hanno ritenuto finora di avvalersene.
Per poter cessare dal servizio è necessario rivolgere apposita istanza al MIUR, che tuttavia potrà essere presentata solo dopo aver ricevuto dall’INPS la comunicazione di avvenuto riconoscimento del diritto di accesso all’APE.
Sulle modalità e la tempistica delle domande di cessazione dal servizio alle condizioni sopra accennate, il MIUR fornirà sicuramente indicazioni puntuali nella Circolare di prossima pubblicazione con la quale si riapriranno i termini per la presentazione delle domande di cessazione, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 4/2019 (“Quota 100”).
Ricapitoliamo in ogni caso i requisiti per il riconoscimento del diritto a fruire dell’indennità erogata in sostituzione del trattamento di pensione. Oltre ad avere compiuto i 63 anni di età, occorre trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- Personale che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva
- Personale con riduzione della capacità lavorativa uguale al 74 per cento e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni
- Lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno 6 negli ultimi sette e posseggono un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. Vi è compreso il personale docente nella scuola dell’infanzia.
NB: ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.Files:
Messaggio_numero_402_del_29-01-2019_ape_sociale.pdf
Fonte dell’articolo: Cisl Scuola