Arriva la figura dello psicologo di base: ciascuna azienda sanitaria locale dovrà dotarsi di questo servizio. Le info utili. TESTO

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La Commissione Affari Sociali della Camera ha recentemente adottato un testo base cruciale per l’istituzione della figura dello psicologo di base.

L’innovativa misura legislativa punta a integrare la psicologia nel panorama dell’assistenza sanitaria primaria italiana, delineando i compiti, i requisiti di accesso alla professione e gli organi di monitoraggio per garantire la qualità dell’assistenza psicologica.

L’articolo 1 del testo riconosce il diritto all’assistenza psicologica, sottolineando l’importanza della salute e del benessere psicologico individuale e collettivo. L’articolo 2 istituisce il servizio di psicologia di assistenza primaria in ogni azienda sanitaria locale, sottolineando la necessità di un approccio rapido e integrato nell’ambito sanitario e socio-sanitario.

L’articolo 3 delibera i compiti dello psicologo di base, che includono:

  • Attività tipiche della professione psicologica nell’assistenza sanitaria primaria.
  • Promozione del benessere psicologico.
  • Erogazione di assistenza psicologica di qualità.
  • Utilizzo degli strumenti delle scienze psicologiche per la prevenzione e la promozione delle risorse psicologiche.
  • Interventi in tele-assistenza.
  • Collaborazione con altri professionisti della salute.

Secondo l’articolo 4, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, verranno definiti i modelli organizzativi del servizio, includendo la cooperazione multidisciplinare e il coordinamento con la funzione aziendale di psicologia.

L’articolo 5 stabilisce l’istituzione di elenchi regionali per gli psicologi di assistenza primaria. I requisiti per l’iscrizione includono:

  • Laurea in psicologia e iscrizione all’albo degli psicologi.
  • Assenza di rapporti di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale.
  • Attestato di abilitazione regionale.

Il decreto ministeriale disciplinerà il trattamento economico degli psicologi, e l’articolo 6 prevede che le prestazioni possano essere erogate anche tramite telemedicina.

L’articolo 7 sottolinea il controllo della qualità dell’assistenza psicologica, con la creazione di un sistema di monitoraggio e verifica.

Infine, l’articolo 8 istituisce un Osservatorio regionale sul servizio di psicologia di assistenza primaria per il controllo, la programmazione e l’indirizzo delle attività.

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