Arriva lo SPID pure per i minorenni: sarà valido anche per le attività scolastiche. Tutte le novità

Arriva lo SPID pure per i minorenni: sarà valido anche per le attività scolastiche. Tutte le novità

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L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato le Linee guida operative per il rilascio dell’identità digitale in favore dei minori d’età e la fruizione dei servizi online.

Una decisione cristallizzata con la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 18 marzo scorso, del provvedimento dell’Agenzia (determinazione 51/22).

Con lo Spid gli under 18 (ma con un’età superiore ai 14 anni) potranno accedere ai servizi dell’Inps, a quello del Fascicolo Sanitario Elettronico o alla verifica dei punti sulla patente AM per i ciclomotori.

Per gli under 14, invece, l’introduzione sarà in via sperimentale fino al 30 giugno 2023 e solo per le attività scolastiche (come per esempio il registro elettronico).

Saranno comunque sempre i genitori a richiedere lo SPID per loro.

Al compimento dei 18 anni, poi, l’interessato dovrà espressamente scegliere se mantenere o revocare la propria identità digitale, anche con modalità diverse da SPID.

Le novità

Con l’attivazione per i minori, i ragazzi potranno utilizzare i servizi loro dedicati in totale sicurezza e tutela dei dati. L’accesso con SPID sarà garantito, in base all’età, dalle amministrazioni o dai privati che lo rendono disponibile.

Le linee guida consentiranno ai ragazzi – dai 5 anni in poi – l’accesso ai servizi digitali sotto la supervisione dei genitori.

Per i gestori di identità digitali (Idp) l’obbligo di attuazione delle predette linee guida decorre dal 1° agosto 2022, mentre il rilascio di SPID a minori nella fascia di età da 5 a 14 anni e il suo utilizzo per l’accesso ai servizi online saranno consentiti, in prima applicazione, per un periodo sperimentale sino al 30 giugno 2023, limitameente alla fruizione dei servizi in rete erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Come fare? I genitori potranno richiedere il rilascio di SPID per il proprio figlio, rivolgendosi al proprio gestore dell’identità digitale e accedendo, con credenziali di livello 2, al servizio reso disponibile. In tal senso gli «Idp» sono già al lavoro per predisporre questa funzionalità.

Le linee guida sono improntate alla massima tutela del minore: le amministrazioni o i privati che erogano i servizi devono effettuare “un’autonoma, motivata e dimostrabile valutazione” in merito alla necessità di conoscere la minore età dell’utente e di ottenere la certezza della sua identità per le finalità del servizio.

Inoltre, l’informativa sul trattamento dei dati personali resa al minore, sia da parte del gestore dell’identità digitale sia da parte del fornitore di servizi, deve essere formulata con un “linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile”.

Per la fase di identificazione, il minore infraquattordicenne deve essere affiancato dal genitore a tutela del minore stesso. Infine, i minori non saranno obbligati a comunicare un numero di cellulare al gestore dell’identità.

In tal caso, le comunicazioni inerenti la sicurezza (alert di sicurezza, procedure di recupero delle credenziali, configurazione dell’app di autenticazione, processi di sospensione/revoca, processi di assistenza per ragioni di sicurezza) saranno indirizzate al numero di telefono del genitore, mentre l’accesso con SPID di livello 2 – per il quale è necessario un secondo fattore di autenticazione – sarà consentito attraverso ulteriori modalità predisposte dai gestori.

Le nuove linee guida consentono di ampliare la platea delle persone che possono avere SPID, e di conseguenza diffondere l’identità digitale presso fasce sempre più ampie della popolazione.

Al compimento del 18esimo anno di età, l’IdP (il gestore dell’identità digitale) deve inviare un messaggio al neo maggiorenne mettendo a sua disposizione un servizio per revocare, previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2, la propria identità digitale.

Nel caso in cui il neo maggiorenne non chieda la revoca, l’identità digitale deve restare attiva ma l’IdP deve eliminare i legami con l’identità digitale del genitore, rimuovere le limitazioni precedentemente imposte dalla minore età, cancellare tutte le informazioni relative all’utilizzo dell’identità digitale del minore rese disponibili al Genitore, fatta eccezione per i log, in ragione del dovuto rispetto della politica di data retention.

LINEE GUIDA [PDF]

, 2022-03-23 15:44:00, L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato le Linee guida operative per il rilascio dell’identità digitale in favore dei minori d’età e la fruizione dei servizi online.
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