Un docente di ruolo impiegato su posto comune può essere poi assegnato su posto di potenziamento. Ecco perché.
Organico dell’autonomia
L’organico dell’autonomia, com’è noto, è stato istituito dalla legge n. 107/2015, nel cui articolo 1, commi 5 e 63, leggiamo quanto segue:
5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Dunque:
- per ciascuna scuola, compresi gli istituti comprensivi e tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado, è istituito l’organico dell’autonomia;
- i docenti, facenti parte del suddetto organico, concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento;
- l’organico dell’autonomia è composto dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
A quanto detto sopra, aggiungiamo le indicazioni fornite dal Ministero nell’annuale nota sugli organici:
Si raccomanda, in proposito, una attenta valutazione, da parte degli uffici competenti, delle esigenze delle istituzioni scolastiche … con particolare riferimento alla “qualificazione” dei posti cosiddetti “di potenziamento”, i quali comunque entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia …
I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.
In definitiva, i posti di potenziamento, come detto sopra, fanno parte (insieme ai posti comuni e di sostegno) dell’organico dell’autonomia e, una volta assegnati alle scuole, confluiscono senza specificazione nel predetto organico. Ciò significa che:
- nel caso di una scuola secondaria, viene assegnato alla stessa un posto relativo ad una determinata classe di concorso o di sostegno;
- nel caso di una scuola dell’infanzia/primaria, viene assegnato alla stessa un posto comune o di sostegno;
- il posto in questione (quelli sopra citati) può essere coperto con un’immissione in ruolo, un trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzazione ovvero con una supplenza al 31/08.
Riguardo al punto 3 sopra riportato, precisiamo che nel provvedimento di immissione in ruolo, mobilità o supplenza non si troverà la dicitura posto di potenziamento ma la classe di concorso/tipo di posto. Sarà poi il dirigente scolastico ad assegnare il docente su potenziamento ovvero su posto curricolare ovvero su un posto misto curricolare/potenziamento, secondo la prevista procedura e nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. A tal fine, la procedura è la seguente:
- il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
- Il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
- il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni.
Nel testo unico (D.lgs. 297/94), che è precedente alla legge 107/2015, si parla soltanto di classi, ma lo stesso dicasi per l’assegnazione dei docenti su posto di potenziamento.
A quanto detto sopra aggiungiamo, infine, la disposizione di cui all’art. 28 del CCNL 2016/18:
Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel
limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Anche da tale disposizione si evince chiaramente che non c’è differenza alcune tra ore di potenziamento e ore di insegnamento (che possono essere svolto dal medesimo docente sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento), nonché tra posti curricolare e posti di potenziamento.
Quesito
Un nostro lettore chiede quanto segue:
Sono un docente immesso in ruolo l’anno scolastico 2022 2023 con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente in prova, su un posto comune per l’insegnamento di A001-Arte e immagine. In anticipo, da pochi giorni, mi hanno comunicato in via informale che dal prossimo anno le mie ore saranno tutte di potenziamento e la cattedra di arte è stata messa a disposizione.
Premettiamo che non è chiaro cosa si intenda con “la cattedra di arte è stata messa a disposizione“, tuttavia rispondiamo al nostro lettore affermando, come detto sopra, che non c’è distinzione tra posti curriculari e di potenziamento e che la competenza di assegnazione su uno o sull’altro posto è del dirigente scolastico, tenuto conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio docenti. Pertanto, se opportunamente motivato e attinente ai predetti criteri e proposte, il provvedimento di assegnazione su posto di potenziamento, da parte del dirigente, è assolutamente legittimo (certo, la continuità dovrebbe essere uno dei criteri principali che i Consigli di Istituto deliberano, tuttavia gli elementi presenti nel quesito, per dissertare in proposito, non sono sufficienti).
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