Assegnazione provvisoria 2023, non cè un numero massimo di anni per cui si può chiedere. Interessa anche chi ha avuto trasferimento

Assegnazione provvisoria 2023, non cè un numero massimo di anni per cui si può chiedere. Interessa anche chi ha avuto trasferimento

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Il docente, che ha ottenuto il trasferimento, può chiedere l’assegnazione provvisoria, a prescindere dal fatto che vi sia già stato negli anni scorsi.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente di ruolo e ho appena ottenuto il trasferimento provinciale in un comune diverso da quello di titolarità. Sono stata “accontentata” sulla preferenza comune, ma non della scuola, ossia su preferenza sintetica e NON puntuale. Mi chiedo se, dato che è da 3 anni che sono in assegnazione nella stessa scuola, se fosse possibile fare domanda di assegnazione anche quest’anno presso la medesima scuola. Mi chiedo inoltre se posso presentare domanda di trasferimento il prossimo anno scolastico oppure se sono vincolata per tre anni scolastici. 

Rispondiamo alle due domande poste dalla lettrice, partendo dall’ultima.

Mobilità

La nostra lettrice non è soggetta ad alcun vincolo, per cui potrà presentare domanda di trasferimento già dal prossimo anno scolastico. Infatti, nell’ambito dei movimenti provinciali, si è soggetti al vincolo soltanto se si è trasferiti ovvero se si ottiene il passaggio di ruolo/cattedra su preferenza puntuale (scuola) oppure se si è soddisfatti nel comune di titolarità tramite la preferenza distretto sub comunale.

Così, infatti, leggiamo nell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25:

Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

No vincoli

Sindacati e Ministero sono al lavoro per la chiusura del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2023/24. Come emerso dagli incontri tra i predetti soggetti non ci sarà alcun vincolo per i docenti già di ruolo, per cui tutti potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria, come prevedeva già il CCNI 2019/22. La nostra lettrice, quindi, indipendentemente dal fatto di essere già stata tre anni scolastici in assegnazione provvisoria, potrà ripresentare la domanda. Del resto, nemmeno nel precedente CCNI era previsto un divieto per chi era stato nei tre anni scolastici scorsi in assegnazione oppure per chi aveva ottenuto il trasferimento.

A quanto detto aggiungiamo che l’istanza succitata dovrebbe poter essere presentata anche dai docenti assunti da GPS sostegno e da concorso straordinario bis che, nel 2022/23, hanno ottenuto un incarico tempo determinato, finalizzato all’assunzione in ruolo nel 2023/24. Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: chiuso accordo, non ci saranno vincoli. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) [VIDEO]

Requisiti

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Non ricorrendo nessuno dei motivi sopra riportati, l’istanza di assegnazione provvisoria non può essere presentata.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto sopra, la nostra lettrice non è soggetta al vincolo triennale, relativo alla mobilità, per cui potrà presentare il prossimo anno domanda di trasferimento e/o passaggio.

La stessa, infine, potrà presentare la domanda di assegnazione provvisoria, fermo restando che ricorra uno dei motivi sopra riportati. Naturalmente per poter essere assegnata nuovamente nella stessa scuola devono verificarsi determinate condizioni, dalla presenza del posto a nessun collega a precederla per la stessa preferenza.

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