Assegnazione provvisoria 2023, un docente pentito del trasferimento può chiederla nella stessa scuola da cui si è spostato?

Assegnazione provvisoria 2023, un docente pentito del trasferimento può chiederla nella stessa scuola da cui si è spostato?

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Il docente, che ha ottenuto il trasferimento, può presentare domanda di assegnazione provvisoria, fermo restando che ne ricorrano i previsti motivi. Anche per la scuola da cui è stato trasferito?

CCNI utilizzazioni/assegnazioni

Ministero e OO.SS dovrebbero sottoscrivere a breve il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Dai primi incontri è emerso che il prossimo contratto (come il precedente) non presenterà alcun vincolo, ragion per cui tutti i docenti già di ruolo dal corrente anno scolastico e precedenti potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria.

Quanto detto vale anche per i docenti che, per l’a.s. 2023/24, hanno ottenuto il trasferimento. Anche per tali docenti, dunque, non vige alcun blocco e, qualora soddisfatti nella mobilità in una sede non gradita ovvero lontana dal comune di residenza, potranno presentare la suddetta domanda di assegnazione provvisoria, anche esprimendo la scuola di attuale titolarità (a meno che il trasferimento sia stato ottenuto nel medesimo comune, quest’ultimo sia diviso in distretti sub comunali e l’interessato fruisca di una delle precedenze previste dal CCNI).

Oltre ai docenti di ruolo, ricordiamolo, potranno chiedere l’assegnazione provvisoria i docenti assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, nonostante gli stessi non sono ancor di ruolo ma lo saranno assunti dal 2023/24 (con decorrenza dal 1° settembre 2022 per gli assunti da GPS e con decorrenza dal 1° settembre 2023 per gli assunti da straordinario bis).

Assegnazione provvisoria: motivi, provincia e preferenze

Se  è vero che non vige alcun vincolo, è altrettanto vero che l’assegnazione provvisoria può essere chiesta solo se sussista uno dei motivi indicati nel CCNI. Ecco quali (uno dei seguenti):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Ricorrendo uno dei sopra riportati motivi, l’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia e nella domanda possono essere indicate sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. Come detto, l’unico limite è numerico.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Se una docente di sostegno della mia scuola ha fatto richiesta di trasferimento e l’ha ottenuto, ma successivamente si è pentita e vuole rimanere nella scuola dalla quale ha chiesto il trasferimento, potrebbe fare richiesta di assegnazione provvisoria? O deve seguire il trasferimento senza possibilità alcuna?

Rispondiamo alla lettrice che la collega può chiedere l’assegnazione provvisoria per la scuola, ove è titolare nell’a.s. 2022/23, considerato che dal 2023/24 sarà titolare in altra scuola. A tal fine, però, è necessario che sussista, nel comune in cui è ubicata la scuola, uno dei motivi sopra riportati e che il trasferimento non sia stato ottenuto nel medesimo comune. Riguardo a quest’ultimo aspetto, infatti, nel CCNI si evidenzia che l’assegnazione non può essere chiesta nel comune di titolarità, eccetto che per i comuni con più distretti sub-comunali da parte di coloro che si avvalgono di una delle precedenze previste dal predetto contratto.

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