Esistono casi in cui i docenti, magari quelli più giovani, chiedono l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi nel comune dove risiedono i genitori. Bisogna sapere che se i genitori non hanno compiuto i 65 anni di età, il ricongiungimento al genitore vale come requisito per fare domanda di assegnazione provvisoria ma il punteggio di 6 punti non viene considerato. In tal caso se non esistono altre esigenze di famiglia, si parlerà do assegnazione provvisoria a punteggio “zero”.
Domanda consentita ma a punteggio “0”
I requisiti delle assegnazioni provvisorie prescindono da alcuni vincoli che riguardano il riconoscimento del punteggio di 6 punti, questo significa che può esistere il requisito della partecipazione al movimento, ma questo non è tale da garantire il punteggio. Per quanto suddetto, esistono i movimenti di assegnazione provvisoria a punteggio “0”.
Per esempio, come previsto dall’art.7, comma 8, del CCNI utilizzazioni 2023-2026 (ancora da firmare e pubblicare), il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera “a” della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).
Per cui se un docente chiede assegnazione provvisoria verso il comune dei genitori con età inferiore ai 65 anni, ha diritto al requisito di partecipazione al movimento, ma non ha diritto al riconoscimento del punteggio di ricongiungimento. In tal caso se il docente non ha altre esigenze di famiglia, come il punteggio per i figli, allora il suo movimento avverrà con “0” punti.
Stessa problematica del movimento a punteggio “0” si può rilevare per la residenza anagrafica del familiare per cui si richede ricongiungimento, la domanda dovrebbe essere accolta anche se la residenza del congiunto non è effettiva oltre i tre mesi, ma il punteggio sarà “0”. In tal caso, come riportato nella nota 6 della tabella di valutazione del punteggio delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.
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