Assegnazione provvisoria docenti 2023, nessun vincolo: nemmeno per i neoimmessi in ruolo. Serve superamento anno prova?

Assegnazione provvisoria docenti 2023, nessun vincolo: nemmeno per i neoimmessi in ruolo. Serve superamento anno prova?

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I docenti interessati, come comunicato dal Ministero, possono presentare le domande di assegnazione provvisoria sino al prossimo 5 luglio, ivi compresi i neo immessi in ruolo a.s. 2022/23.

Vincoli neoassunti

I neoassunti in ruolo a.s. 2022/23 non sono soggetti a nessun vincolo, grazie alla modifiche apportate dal decreto PA (DL 44/2023) che ha riformulato l’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, in base al quale, a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/24, ai docenti di tutti i gradi di istruzione si applica quanto disposto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, che (oltre a prevedere la cancellazione da GaE, GI e GM di eventuale inclusione) così dispone:

Il docente e’ tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente puo’ presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e puo’ accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Dunque, a partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:

  • i neoassunti devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

La nuova disposizione, in definitiva, permette ai docenti neo immessi in ruolo a.s. 2022/23 di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale (se la suddetta normativa fosse entrata in vigore nel corrente anno scolastico, i neoassunti avrebbero potuto presentare istanza soltanto nella provincia di titolarità).

Nota MIM

Quanto detto sopra è stato evidenziato anche nella nota n. 34778 del 14/06/2023, con la quale il Ministero ha indicato le date di presentazione delle domande e illustrato le precisazioni fornite nell’intesa stipulata con i sindacati. Ecco lo specifico testo della nota:

Come è noto, l’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, in corso di conversione, dispone che ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/24. Pertanto, in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo di riferimento, per il solo a.s. 2023/24, anche il personale docente, immesso in ruolo nell’a.s. 2022/23, potrà presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria conformemente alle prescrizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020.

Relativamente all’intesa succitata, evidenziamo che la stessa ha fornito precisazioni relative a:

  • possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova;
  • eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
  • equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
  • obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.

Alla luce della proroga contrattuale e delle precisazioni dell’intesa MIM-OOSS, tutti i docenti di ruolo possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, come anche gli assunti da GPS prima fascia e concorso straordinario bis (sebbene non siano ancora di ruolo), fermo restando che ne ricorrano i previsti motivi.

Assegnazioni provvisorie a.s. 2023/24

Motivi

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata soltanto per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

A tali motivi, per i soli docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis, si aggiunge il superamento dell’anno di prova nell’a.s. 2022/23.

Provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella domanda sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.

Tempistica e modalità presentazione domande

Le domande di assegnazione provvisoria (come anche di utilizzazione) si presentano dal 15 giugno al 5 luglio 2023:

  • in modalità telematica, tramite Istanze Online, da parte dei docenti già di ruolo;
  • in modalità cartacea, utilizzando i modelli disponibili sul sito del MIM [una volta compilata sul modello cartaceo, l’istanza e i relativi allegati vanno inoltrati  all’ATP di competenza, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata)], da parte degli assunti da GPS e concorso straordinario bis. Qui i modelli di domanda

Riguardo ai docenti citati nel secondo punto (assunti GPS e straordinario bis), evidenziamo che avranno convalidata la domanda solo in seguito al superamento dell’anno di prova che, come detto sopra, costituisce uno dei requisiti essenziali (oltre alla sussistenza di uno dei previsti motivi), ai fini della presentazione della domanda.

Punteggio

Il punteggio, con cui concorrono i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria, deriva dalle sole esigenze di famiglia. Chi fruisce di una delle previste precedenze, inoltre, si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio. Qualora vi siano più docenti con precedenza, gli stessi si “muovono” in ordine di priorità delle medesime (precedenze). In caso di parità di precedenze e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti, preferenze e requisiti. Ok anche ad assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis [LO SPECIALE]

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, le date ufficiali: docenti, educatori e IRC dal 15 giugno al 5 luglio 2023. Personale ATA dal 21 giugno al 7 luglio 2023. Il testo dell’intesa

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