Ai fini della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento, è necessario che la persona cui ricongiungersi sia residente nel comune richiesto da almeno tre mesi. Prevista una sola eccezione.
CCNI
Ministero e sindacati hanno sottoscritto l’intesa che proroga per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni relative a:
- possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova;
- eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
- equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
- obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.
Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare, tramite Istanze Online (per i docenti già di ruolo), dal 15 giugno al 5 luglio 2023.
Alla luce della proroga e delle precisazioni succitate, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, ricorrendone i previsti motivi, da tutti i docenti già di ruolo (a.s. 2022/23 e precedenti), nonché dagli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis, a.s. 2022/23. Questi ultimi presenteranno la domanda in modalità cartacea.
Questi i motivi per cui può essere chiesta l’assegnazione:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
A tali motivi, per i summenzionati docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis, si aggiunge il requisito del superamento dell’anno di prova.
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella domanda sino a:
- 15 preferenze per la scuola secondaria;
- 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.
Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.
Il punteggio, con cui concorrono i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria, deriva dalle sole esigenze di famiglia. Chi fruisce di una delle previste precedenze, inoltre, si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio. Qualora vi siano più docenti con precedenza, gli stessi si “muovono” in ordine di priorità delle medesime (precedenze). In caso di parità di precedenze e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Cortesemente gradirei sapere se l’indicazione del CCNI circa la residenza del genitore a cui ricongiungersi “di residenza da almeno 3 mesi all’uscita dell’ordinanza” è riferita all’attribuzione del punteggio oppure è requisito necessario per la validazione della domanda. Riporto le indicazioni del CCNI “Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.” Sarebbe quindi possibile presentare comunque domanda di ricongiungimento al genitore residente nel comune di richiesta da meno di tre mesi con punteggio zero? Nel CCNI è specificato solo questo. Oppure la residenza da almeno tre mesi del genitore a cui ricongiungersi è necessaria per la validazione della domanda stessa?
Premettiamo che nel caso di ricongiungimento ai genitori, il punteggio è attribuito nel solo caso in cui almeno uno dei genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria), come si legge nell’articolo 7, comma 8, del prorogato CCNI 2019/22: Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera “a” della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).
Chiarito ciò, rispondiamo alla nostra lettrice che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica da almeno tre alla data di presentazione della domanda, nel caso di ricongiungimento, è necessaria sia per il punteggio (per i genitori ci deve inoltre il requisito dell’età) sia per la presentazione della domanda. Infatti, nell’articolo 7/8 del CCNI leggiamo che “All’ istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie” e nella citata tabella, ove sono indicati i requisiti richiesti (punto A) per il ricongiungimento, si rinvia alla nota 1, ove si legge:
Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza…
In definitiva, dalla lettura congiunta dell’articolo 7/8, della tabella di valutazione e della succitata nota è chiaro che: l’iscrizione anagrafica da almeno tre mesi è un requisito necessario ai fini della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria (anche in caso di ricongiungimento ai genitori, come il caso della lettrice); il punteggio spetta per il solo comune di residenza della persona cui ci si intende ricongiungere; dall’iscrizione anagrafica si prescinde (ciò fa capire esplicitamente quanto detto prima: ossia la necessità della predetta iscrizione anagrafica da almeno tre mesi alla data di presentazione delle domande) nei casi di ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile trasferito per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda, casi in cui, per ottenere il punteggio, è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro.
, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/assegnazione-provvisoria-docenti-2023-si-chiede-per-il-ricongiungimento-cosa-e-necessario-presentare/, Docenti,assegnazione provvisoria,assegnazioni provvisorie, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Nino Sabella,