Assegnazioni provvisorie, assistenza al disabile: via il referente unico, ecco chi può avere precedenza

Assegnazioni provvisorie, assistenza al disabile: via il referente unico, ecco chi può avere precedenza

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Intervenuta nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 16 giugno 2023 dal titolo “Assegnazioni provvisorie 2023, cosa fare per non sbagliare domanda: rispondiamo ai vostri quesiti“, Maria Grazia Frilli del centro nazionale Flc Cgil ha parlato dell’intesa sottoscritta tra ministero e sindacati su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, e delle questioni legate all’assistenza a persona disabile:

“Quest’intesa ha acquisito anche delle altre cose che sono, in parte intervenute per legge, ma noi abbiamo dovuto regolare per contratto, una per tutti l’assistenza a persona disabile in cui è intervenuta la legge, com’era già successo nel contratto di mobilità e ci sono più persone, più familiari che possono beneficiare dei tre giorni di permesso mensili e nella revisione della legge possono accedere a una sede più vicina al luogo di assistenza. Non c’è più il referente unico, ci sono diverse persone che possono assistere e rientrano tra i beneficiari di assistenza a persona disabile e tutte queste persone possono beneficiare di precedenza nell’assegnazione provvisoria. Genitori, figli e coniugi anche con 104 rivedibile possono avere la precedenza provinciale e interprovinciale ma non all’interno dello stesso comune, a meno che non ci siano distretti subcomunali diversi, gli altri parenti e affini sono conviventi. Ci può essere il caso di un coniuge che assiste l’altro coniuge legge 104 è convivente ed ha la precedenza e invece nel caso questa stessa persona sia ad esempio assistita dalla sorella, quest’ultima dev’essere per forza convivente con questa persona”.

“Tutte queste persone – conclude Frilli – devono ovviamente aver già dichiarato alla scuola di fruire, anche se poi non lo hanno fatto nella pratica, dei tre giorni di permesso mensili, e la scuola deve avere la dichiarazione, o già avuta o in fase transitoria, dei 45 giorni, che sono il tempo necessario al collegio medico per rispondere. L’intesa pone un punto chiaro che ha creato qualche problema nella mobilità, dice chiaramente che non si deve acquisire nessun altra dichiarazione di unicità”.

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