Assegnazioni provvisorie docenti 2023: ordine movimenti, precedenze e ricongiungimento, dichiarazione residenza. Quesiti

Il 5 luglio 2023 è il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione e gli interessati hanno ancora dei dubbi in merito. Rispondiamo ad alcuni quesiti posti in redazione, ricordando dapprima chi, come e perché può presentare istanza di assegnazione.

Alla luce della proroga del CCNI 2019/22 e delle relative precisazioni espresse da MIM e OO.SS. nell’intesa sottoscritta il 13 giugno 2023, la domanda di assegnazione provvisoria:

– può essere presentata: 

  • per una sola provincia;
  •  da tutti i docenti già di ruolo, compresi i neoassunti nell’a.s. 2022/23, tramite Istanze Online;
  • dagli assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia (che saranno immessi in ruolo nel 2023/24, sebbene con decorrenze differenti), in modalità cartacea, utilizzando i modelli ministeriali. 
  • entro il 5 luglio 2023;
  • solo se per gli interessati sussista uno dei previsti motivi, cui si aggiunge un altro requisito per gli assunti da GPS prima fascia e concorso straordinario bis (vedi di seguito);

– va compilata:

  • esprimendo nella medesima sino 15 preferenze per la scuola secondaria, sino a 20 per la scuola dell’infanzia e primaria (le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite è quello numerico);
  • indicando nella stessa le esigenze di famiglia che danno titolo al punteggio, con cui gli interessati concorrono al movimento. Evidenziamo che chi fruisce di una delle previste precedenze, si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio; qualora vi siano più docenti con precedenza, gli stessi si “muovono” in ordine di priorità delle medesime (precedenze), mentre in caso di parità di precedenze e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. Qui le precedenze 
  • allegandovi la documentazione attestante quanto dichiarato nella medesima. Approfondisci

Motivi

Questi i motivi per cui si può chiedere l’assegnazione provvisoria (uno dei seguenti):

  1. ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  2. ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  3. gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  4. ricongiungimento al genitore.

Ai motivi elencati, come suddetto, per i soli assunti da GPS e concorso straordinario bis, si aggiunge un altro requisito: il superamento dell’anno di prova.

Di seguito i quesiti dei nostri lettori, citati all’inizio.

Quesiti

D1. Vorrei sapere se nei movimenti le assegnazioni provinciali hanno la precedenza rispetto alle interprovinciali.

R1. Sì, le operazioni di assegnazione provvisoria provinciale precedono quelle interprovinciali, come si può leggere nell’Allegato 1 al CCNI 2019/22 “Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede
provvisoria – personale docente”.

D2. Assieme alle esigenze di famiglia per ricongiungimento ai genitori ultrasessantacinquenni, è necessario allegare una dichiarazione scritta e sotto firmata dagli stessi nella quale dichiarano di risiedere nel comune da me chiesto da più di 3 mesi?

R2. Sì, la dichiarazione relativa alla residenza anagrafica della persona cui intende ricongiungersi è prevista per tutti i casi di ricongiungimento, ivi compresi i genitori (leggasi al riguardo la nota 1 alla tabella per le assegnazioni provvisorie, allegata al CCNI 2019/22).

D3. Sono un docente residente in un comune della provincia di Latina, proveniente dallo straordinario bis, con scuola di titolarità nella provincia di Roma. Ho effettuato come docente neoimmesso il periodo di prova, superandolo, nell’anno scolastico 2022/23.  Sono in attesa del decreto di immissione in ruolo dal 01/09/2023 e vorrei partecipare alla procedura di assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2023/24. Vorrei indicare tutte le scuole del mio comune di ricongiungimento al coniuge ed al massimo sto considerando la possibilità di indicare anche le scuole di un comune limitrofo che dista circa 15 Km. Sono in possesso di precedenza di assistenza familiare ai sensi della L.104/92. Una delle scuole del comune di ricongiungimento ha una sezione associata che dista dalla sede principale circa 50 Km. E’ possibile che possa vedermi assegnata tale sezione associata ?

R3. La lettrice (la cui domanda sarà convalidata, in virtù del superamento dell’anno di prova) non specifica se la persona cui chiede il ricongiungimento è la stessa che assiste ovvero se risiede nel medesimo comune di residenza o domicilio della persona assistita. Questa informazione è di fondamentale importanza, ai fini della fruizione della precedenza e delle preferenze da esprimere nella domanda (o meglio la prima preferenza). Infatti, se trattasi di persone diverse, il comune di residenza della persona cui ricongiungersi deve essere il medesimo di residenza/domicilio della persona assistita: questo perché, nella domanda, la prima preferenza deve essere il comune di ricongiungimento (nello specifico: comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui non esistano scuole esprimibili …) e, nel caso si intenda fruire della precedenza per Assistenza, la prima preferenza deve essere il comune di assistenza (Approfondisci). Pertanto, il comune di residenza del persona cui ricongiungersi e quello di assistenza (dove la persona assistita può essere domiciliata o residente) devono coincidere per poter fruire della precedenza, chiedendo ricongiungimento. Viceversa, qualora i due comuni non coincidano, la lettrice potrebbe chiedere ricongiungimento alla persona assistita (ivi compresi parenti e affini), ma in tal caso deve essere convivente con la stessa e la stabilità della convivenza risultare da certificazione anagrafica. Se trattasi della medesima persona il problema non si pone. Quanto alla possibilità di essere assegnata ad un plesso distante dal comune di ricongiungimento e sede di organico,  rispondiamo che, in linea generale, ciò è possibile, tuttavia se la docente fruisce della precedenza e nella contrattazione di istituto fosse indicato, la stessa non vi potrebbe essere assegnata. Nel caso di docenti titolari nella scuola interessata e beneficiari di precedenza, invece, quanto detto (possibilità di essere assegnati in un plesso ubicato in un comune diverso da quello sede di organico) non potrebbe succedere in quanto, ai sensi dell’articolo 3/5 del CCNI mobilità 2022/25, nel caso di assegnazione a plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico, vanno salvaguardate le precedente indicate nell’art. 13 del citato CCNI e si deve tener conto della graduatoria interna di istituto (ove non rientra un docente in assegnazione provvisoria e titolare in altra scuola). Assegnazione docenti ai plessi in comuni diversi da quello sede di organico, vanno salvaguardate le precedenze. Che significa?

D4. E’ possibile chiedere l’assegnazione per ricongiungimento familiare nella provincia di residenza, per bambini di età inferiore a 3 anni, nel caso di anno di prova per immissione a ruolo?

R4. Sì, è possibile chiedere assegnazione provvisoria anche per ricongiungimento ai figli. Aggiungiamo che, nel caso di figlio d’età inferiore ai sei anni (si considerano i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre), si fruisce anche della precedenza di cui all’articolo 8, comma 1 punto IV-lettera l, del CCNI 2019/22. Dal quesito non è chiaro cosa intenda dire la lettrice in merito all’anno di prova per immissione in ruolo, tuttavia rispondiamo che se la docente:

  • ha sostenuto, nel corrente anno scolastico 2022/23, l’anno di prova per immissione in ruolo (quindi trattasi di docente assunta da GPS prima fascia sostegno o da concorso straordinario-bis), può presentare la domanda di assegnazione provvisoria, secondo quanto detto prima, tuttavia l’istanza sarà convalidata solo in seguito al superamento del predetto anno;
  • non ha sostenuto ancora l’anno di prova o meglio non è stata assunta ancora dalle summenzionate procedure e potrebbe esserlo nell’a.s. 2023/24, non può presentare nessuna domanda;
  • è stata assunta in ruolo nel 2022/23 (da procedure ordinarie – GaE o GM) e deve ancora sostenere l’anno di prova (magari perché lo ha rinviato) ai fini della conferma in ruolo, può presentare domanda, sempre secondo quanto indicato sopra.

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