Assegnazioni provvisorie docenti 2023, precedenza per assistenza genitore con disabilità: valida anche per più figli

Assegnazioni provvisorie docenti 2023, precedenza per assistenza genitore con disabilità: valida anche per più figli

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Il D.lgs. n. 105/2022 ha abolito la figura del referente unico per chi assiste un soggetto con disabilità. Pertanto, la precedenza per chi assiste un genitore con disabilità grave può essere riconosciuta a più figli.

Assegnazione provvisoria 2023/24

Il prossimo CCNI, relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, non presenterà alcun vincolo, ragion per cui tutti i docenti di ruolo potranno presentare, ricorrendone i previsti motivi, la domanda di assegnazione provvisoria, come emerso dagli incontro tra MIM e sindacati. Oltre ai docenti di ruolo, potranno presentare la predetta istanza gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, sebbene gli stessi saranno immessi in ruolo nel 2023/24.

Motivi

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella domanda sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.

Punteggio e precedenze

I docenti, che presenteranno domanda di assegnazione provvisoria, parteciperanno ai movimenti in base al punteggio, derivante dalle sole esigenze di famiglia, e alle eventuali precedenze, di cui fruiscono e che permettono di ottenere l’assegnazione prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio.

Queste le previste precedenze:

  1. Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
  3. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative [d. Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92; e. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); f. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92];
  4. Assistenza [g. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità; h. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; i. personale docente figlio/a che presta assistenza al genitore; l. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; m. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento), limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; n. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità];
  5. Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
  6. Personale coniuge di militare o categoria equiparata (per le sole assegnazioni provvisorie);
  7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ;
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.

Riguardo alla precedenza “Assistenza”, di cui al punto 4 sopra riportato, nello specifico lettera i. personale docente figlio/a che presta assistenza al genitore  e lettera n. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado …, precisiamo che l’art. 3/1, lett. b), n. 2), del D.lgs. n. 105/2022 ha modificato l’articolo 33/3 della legge n. 104/92, abolendo la  figura del referente unico, ai fini della fruizione dei tre giorni mensili di permesso per assistere il familiare con grave disabilità, ragion per cui l’assistenza può essere, ad esempio, prestata alternativamente da più figli (quindi i giorni di permesso possono essere fruiti alternativamente da più di un figlio, fermo restando il limite massimo di tre giorni mensili). Tale modifica ne ha determinate altre, relative sia alla operazioni di mobilità sia all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto. Pertanto, anche per le assegnazioni provvisorie, non sarà più prevista la predetta figura e più figli-docenti, che assistono il genitore con grave disabilità, potranno fruire della precedenza in questione. Al riguardo, ricordiamo cos’ha disposto l’OM sulla mobilità 2023/24:

la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito
mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Considerato quanto sopra riportato, il prossimo CCNI, riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, non potrà non recepire le modifiche legislative succitate.

Quesito

Un nostra lettrice chiede quanto segue:

Siamo due figlie che assistono un genitore disabile, in quanto non c’è più la figura del referente unico. Entrambe vogliamo fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Mi chiedo, la precedenza sarà valida per entrambe visto che entrambe facciamo assistenza? Lo stesso vale anche per la domanda (ovviamente per il prossimo a.s.) di trasferimento interprovinciale?

La risposta al quesito è affermativa riguardo alle assegnazione provvisorie (provinciali e interprovinciali): la nostra lettrice e la sorella potranno entrambe fruire della precedenza. Quanto alla mobilità, la precedenza non potrà essere fruita per un trasferimento interprovinciale, nemmeno per una delle due sorelle. Questo perché la precedenza in questione, nell’ambito dei trasferimenti, è riconosciuta solo nella fase provinciale.

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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