Assegno unico, a chi spetta e a quanto ammonta la maggiorazione. FAQ Inps

Assegno unico, a chi spetta e a quanto ammonta la maggiorazione. FAQ Inps

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L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’Inps ha pubblicato le FAQ sulla maggiorazione dell’assegno.

A chi spetta la maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale?
La norma prevede diversi tipi di maggiorazione, che spettano al ricorrere di determinati requisiti. La maggiorazione spetta:

  • per ciascun figlio successivo al secondo;
  • per ciascun figlio di età inferiore ad un anno;
  • per nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 43.240,00 euro
  • per ciascun figlio con disabilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età;
  • per ciascun figlio con madre di età inferiore a 21 anni;
  •  per ciascun figlio minore di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e, al ricorrere di determinate condizioni, ai nuclei vedovili;
  • per i nuclei familiari con quattro o più figli;
  • per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 che abbiano percepito nel corso del 2021 l’Assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori, è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, una maggiorazione compensativa di natura transitoria.
  • nei soli casi in cui spetta la maggiorazione compensativa di natura transitoria e nel nucleo familiare è presente un disabile, spetta un incremento in misura fissa di detta maggiorazione.

A quanto ammonta la maggiorazione?
La maggiorazione dell’importo dell’Assegno Unico e Universale varia secondo le tipologie dei nuclei familiari e del tipo di maggiorazione. Si precisa che il d.lgs. 230/2021 prevede che gli importi spettanti e le relative soglie ISEE vengano adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2023 gli importi spettanti a titolo di maggiorazione AUU sono i seguenti:

  • per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 91,90 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 16.215,00 euro. L’importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 16,20 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 43.240,00 euro (si veda Tabella allegata alla Circolare n. 41 del 07.04.23);
  • per ciascun figlio di età inferiore ad un anno l’importo dell’AUU, calcolato sulla base del valore ISEE, è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • Per i nuclei familiari con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 43.240,00 euro (soglia rivalutata per l’anno 2023), spetta un incremento nella misura del 50% per ciascun figlio;
  • per ciascun figlio disabile, fino al compimento dei 21 anni gli importi spettanti a titolo di AUU (determinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente) vengono maggiorati di una somma pari a 113,50 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 102,70 euro mensili in caso di disabilità grave e a 91,90 euro mensili in caso di disabilità media;
  •  per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione fissa pari ad €. 21,60 per ciascun figlio;
  • nel caso di nuclei familiari beneficiari di AUU con almeno quattro figli, la norma prevede una maggiorazione forfettaria pari a 150 euro mensili per nucleo;
  • se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro la maggiorazione prevista per ciascun figlio minore ammonta a 32,40 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 16.215,00 per poi ridursi gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella allegata alla Circolare n. 41 del 07.04.23; per livelli di ISEE superiori a 43.240,00 euro detta maggiorazione non spetta;
  • l’ammontare della maggiorazione compensativa di natura transitoria eventualmente spettante, prevista in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000, che abbiano effettivamente percepito, nel corso 2021, l’ANF in presenza di figli minori verrà calcolata dall’INPS, secondo le modalità stabilite all’art. 5 del D.lgs. 230/2021; tale maggiorazione, eventualmente spettante, viene calcolata per intero nell’anno 2022, per 2/3 nell’anno 2023 e per 1/3 nell’anno 2024 fino a febbraio del 2025. A decorrere dal 1° marzo 2025 la maggiorazione non spetta più.

Spetta in automatico o devo fare qualcosa?
Le maggiorazioni degli importi dell’Assegno Unico e Universale previste dalla norma non sono tutte automatiche, per alcune tipologie occorre compilare e/o spuntare l’apposito campo all’interno della domanda.
I casi in cui, per ottenere la relativa maggiorazione, occorre fare specifica dichiarazione, compilando gli appositi campi sono i seguenti:

  • presenza di figlio disabile nel nucleo familiare;
  • avere un ISEE non superiore a 25.000 euro e che nel corso del 2021 il nucleo familiare ha percepito l’Anf in presenza di figli minori;
  • entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro;
  • presenza nel nucleo familiare, secondo le regole ISEE, di eventuali ulteriori figli a carico non beneficiari di AUU.

Ho modificato solo ora la domanda di AUU aggiungendo il diritto alla maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori, mi spettano anche gli
arretrati?
No. La modifica apportata, inserendo la dichiarazione relativa ai genitori entrambi titolari di redditi da lavoro, non ha effetto retroattivo.

Sono vedovo, ho diritto alla maggiorazione?
Il vedovo ha diritto a tutte le maggiorazioni previste dalla legge, ove spettanti. La maggiorazione per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro spetta al genitore vedovo, a partire dal primo giugno 2023, a condizione che al momento della presentazione della domanda l’altro genitore risulti deceduto da non più di 5 anni e al momento del decesso fosse lavoratore o pensionato, ferma restando la presenza degli altri requisiti per ricevere l’AUU. Si ricorda che la norma produce effetti esclusivamente sulle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza che sia altresì prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati”.

Sono una ragazza madre, posso chiedere la maggiorazione dell’assegno unico?
Sì. La ragazza madre in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente può richiedere tutte le maggiorazioni spettanti, ad eccezione della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di redditi da lavoro.

Se ho un contratto di lavoro a chiamata, mi spetta la maggiorazione?
Le maggiorazioni, così come l’Assegno Unico e Universale, ove spettanti, vengono generalmente erogate a prescindere dalla condizione lavorativa e dalla tipologia di lavoro (ad esempio, lavoro dipendente pubblico o privato, lavoro autonomo ecc.) dei genitori dei beneficiari. Il lavoro a chiamata può rilevare a condizione che il lavoratore presti effettivamente attività lavorativa per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Si precisa che detta maggiorazione non spetta per ISEE pari o superiori ad €. 43.240,00.

Siamo una coppia separata, posso richiedere la maggiorazione?
La circostanza che i genitori siano separati, divorziati o comunque non conviventi, non incide sul diritto a ricevere la maggiorazione purché gli stessi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. La maggiorazione seguirà le medesime regole di ripartizione stabilite per l’AUU in accordo tra i genitori oppure, in mancanza di accordo, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Entrambi siamo genitori lavoratori dipendenti, uno nel settore privato e l’altro nel pubblico, possiamo richiederla?
Le maggiorazioni, ove spettanti, così come l’Assegno Unico e Universale, vengono generalmente erogate a prescindere dalla tipologia di lavoro dei genitori dei beneficiari.
Inoltre, la circostanza che i genitori siano lavoratori dipendenti, a prescindere dal settore di impiego, dà diritto alla maggiorazione genitori lavoratori, in presenza di un ISEE inferiore ad €. 43.240,00.

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