Assegno unico, tutto quello che c’è da sapere [FAQ]

Assegno unico, tutto quello che c’è da sapere [FAQ]

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Dal 1° marzo 2022 entra in vigore l’Assegno unico universale per i figli a carico e INPS ha reso disponibile sul proprio sito la domanda on line, che è dunque già compilabile.
Per il 2022, la domanda può essere effettuata entro giugno 2022, con il
riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo.
In merito alla presentazione dell’istanza e ad altre informazioni che è utile conoscere, l’INPS ha pubblicato una serie di FAQ. Ne riportiamo alcune, rimandando all’apposita sezione per ulteriori approfondimenti.
No, la prestazione Assegno unico ha carattere universalistico e può essere richiesta anche in assenza di ISEE . Se il richiedente, o comunque il nucleo familiare del richiedente, non ha un ISEE valido al momento di presentazione della domanda, l’Assegno sarà calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa.
Per coloro che presentano ISEE successivamente alla domanda, entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi arretrati spettanti, a decorrere dal mese di marzo 2022, in base al valore dell’ ISEE presentato.
ATTENZIONE: È obbligatorio comunicare all’INPS eventuali variazioni del nucleo familiare sia attraverso la procedura dell’Assegno unico sia tramite ISEE .
No, l’importo dell’Assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF , in quanto esente.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo. Per le domande presentate dal 1° marzo in poi, il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022, i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.
Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’Assegno unico non è comunque compatibile con il Premio alla nascita.
Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Verrà abrogato anche il Bonus tre figli, mentre rimarranno in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il Bonus nido. 
Detrazioni e Assegni familiari per i figli di età inferiore ai 21 anni non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo 2022. 
Chi ha già percepito l’Assegno temporaneo continuerà a percepirlo fino a febbraio 2022. Per percepire l’Assegno unico da marzo 2022, dovrà presentare la domanda, tenendo presente che i pagamenti sono comunque disposti a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per avere l’Assegno da marzo occorre, quindi, presentare la domanda entro febbraio.
L’Assegno è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. È compatibile anche con il Bonus asilo nido.
La domanda deve essere presentata nuovamente anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo, a eccezione di chi percepisce il Reddito di Cittadinanza che lo riceverà in automatico. 
Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure il tutore, o anche il figlio maggiorenne per sé stesso.
La domanda di Assegno unico per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite.
Sul conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estereo area SEPA, carta prepagata con IBAN . Questi conti devono essere intestati al richiedente o all’altro genitore (se viene scelta la ripartizione dell’importo).
L’ IBAN da inserire deve essere attivo e correttamente intestato o cointestato alla persona che fa domanda per l’assegno unico. L’INPS non può accreditare l’assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda.
È possibile comunque chiedere l’accredito dell’assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è invece sufficiente essere delegati alla riscossione su quell’ IBAN .
È inoltre importante che il codice fiscale del richiedente, indicato nella domanda, e quello che risulta all’Istituto di Credito, come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito, corrispondano esattamente.
In questo caso, l’ IBAN deve essere intestato al figlio maggiorenne che richiede la prestazione o cointestato a lui.
Nel solo caso del tutore di un genitore, i conti su cui viene chiesto il pagamento possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato.
La domanda si presenta online, accedendo all’apposito servizio disponibile sul sito INPS con le proprie credenziali o tramite Patronato oppure rivolgendosi al Contact center INPS.
Le informazioni richieste per presentare la domanda sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati dell’altro genitore (se presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dei dati. Non vanno allegati documenti, se non in casi specifici di cui viene data comunicazione all’utente all’atto di presentazione della domanda.
Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all’altro genitore. 
In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti. 
No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona nella domanda di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Questa ripartizione può essere modificata successivamente, sia dal richiedente stesso sia dall’altro genitore. Quest’ultimo deve eventualmente accedere con le proprie credenziali alla procedura (nella sezione “Completa le domande presentate dall’altro genitore”) e indicare i suoi dati per il pagamento ( IBAN , bonifico domiciliato, ecc.).
Nella domanda deve indicare che presenta la richiesta come “genitore affidatario”, poiché si tratta di “affido esclusivo”. In questo caso, l’importo viene automaticamente versato al 100% sui conti che saranno indicati dal richiedente. Questa opzione sarà disponibile dal 25 gennaio 2022.
Sì, non deve fare altro.
No.
No, se non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.
Rimangono le detrazioni per gli altri familiari, compresi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico.
Sì. Il nucleo è quello costituito con le regole ISEE (anche nel caso in cui non sia stato presentato).
No, per i genitori separati non si applica l’ ISEE minorenni. 
Si può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’ IBAN dell’altro genitore.
Resta ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli.
Non si deve presentare la domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita, e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di Assegno (settima e ottava), oltre a quella corrente. 
Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda, è possibile cliccare su “Rinuncia”, facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e non “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.
No, non saranno richieste.
La domanda per beneficiare dell’Assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita.
Deve avere un’età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti: 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea; 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolgimento del servizio civile universale.
Questi requisiti (compresa l’età) non si applicano ai figli maggiorenni disabili che percepiranno comunque l’Assegno.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere.
L’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’Assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da selezionare in base alla situazione familiare. 
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata (sezione “Completa le domande già presentate”).
Il pagamento sarà disposto in misura intera al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito.
Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario l’Assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore. In questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.
Si applica a “ciascun figlio”, ma solo “a partire dal terzo” e dipende dal valore dell’ ISEE .  Spetta, infatti, in misura piena per ISEE fino a 15mila euro e poi si riduce gradualmente. Il calcolo che emerge dalla simulazione sul sito tiene conto correttamente di questo elemento
Il conguaglio degli importi dovuti in base all’ ISEE rispetto alla quota minima a decorrere da marzo 2022 avverrà a luglio per gli ISEE presentati entro giugno.
Dalla seconda metà del mese di gennaio sarà possibile indicare nella domanda che l’altro genitore non è in possesso di codice fiscale in quanto cittadino straniero.
Sarà necessario selezionare nella scheda di compilazione dei dati del figlio l’opzione “il nucleo familiare del figlio comprende un solo dei due genitori”, poi selezionare come motivazione (a) “genitore unico” la casistica “altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale”.
Selezionando questa opzione l’intero importo dell’Assegno sarà riconosciuto al richiedente e non sarà possibile la ripartizione al 50%.
Per usufruire dell’Assegno, il maggiorenne non disabile deve compiere il ventunesimo anno dopo il 1° marzo 2022. A breve sarà possibile presentare domanda anche dopo che il figlio è diventato maggiorenne, specificando che si richiede l’Assegno solo per il periodo in cui il figlio era minorenne.
Ad esempio: il figlio diventa maggiorenne il 15 aprile 2022 e la domanda è presentata il 15 giugno 2022. Sarà possibile presentare la domanda e specificare che si richiede l’Assegno per il periodo 1° marzo-15 aprile 2022.
Sì, viene pagato l’intero importo. Quindi, se ad esempio si nasce il 2 marzo, l’importo sarà riconosciuto interamente per il mese di marzo.
Ai fini ISEE , le persone coniugate, anche se hanno residenze diverse, fanno sempre parte dello stesso nucleo. Possono quindi selezionare l’opzione “conviventi”.
L’affidatario (non tutore) deve entrare nella sezione “Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata” e nella compilazione della scheda figlio deve selezionare l’opzione “Genitore affidatario”.
Sì, se il genitore che lavora all’estero ha residenza in Italia ed è soggetto al pagamento delle imposte in Italia.
Se il figlio disabile maggiorenne convive con i genitori, questo è sufficiente per fare la domanda. Se invece non fa parte del nucleo ISEE (e quindi non convive con i genitori), occorre verificare il carico, in quanto potrebbe essere “attratto al nucleo ISEE dei genitori” (se è a carico, non è sposato e non ha figli propri, con età fino a 26 anni).
La dicitura non comporta alcun problema poiché le diverse situazioni familiari non impattano sul diritto e la prestazione economica.
La protocollazione non avviene al momento della presentazione della domanda, ma poco dopo. Per visionare il numero di protocollo occorre entrare nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la domanda e visualizzare il numero di protocollo assegnato alla domanda. Per la ricerca o l’individuazione della pratica è comunque sufficiente il numero della domanda che viene rilasciato con la ricevuta all’atto dell’invio della domanda.
L’Assegno unico è una prestazione che decorre dal mese di marzo 2022 e fino a quel mese le domande non saranno istruite.
Gli stati della domanda sono “Accolta” (vuol dire tutto OK e può essere messa in pagamento, ma non è detto che sia già stata pagata), “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata”, “In evidenza alla sede” (vuol dire che c’è qualche problema forse sanabile con un supplemento di istruttoria della sede INPS), “In evidenza al cittadino” (vuol dire che l’utente deve integrare la domanda con della documentazione, che trova indicata sempre nel sistema di gestione di cui sopra).
No. La maggiorazione vale solo per chi ha percepito ANF e non per l’Assegno temporaneo.
Il simulatore permette agli interessati di simulare l’importo mensile dell’Assegno unico per i figli a carico. 
Il servizio è accessibile liberamente ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono, infatti, richieste credenziali per il suo utilizzo.
La composizione del nucleo familiare, quindi il numero di figli, l’età anagrafica e lo stato di disabilità. 
Per ottenere il valore dell’AUUF simulato, occorre essere in possesso di ISEE in corso di validità per l’anno 2022, con riferimento ai redditi e patrimoni del secondo anno solare antecedente (2020). In caso di genitori non coniugati e non conviventi, ai fini del calcolo della maggiorazione transitoria (ex art. 5, d.lgs. 230/2021), i dati reddituali dell’altro genitore vanno comunque indicati all’interno del simulatore provvedendo all’inserimento del reddito complessivo IRPEF di ciascun genitore (comprensivo dell’eventuale quota di reddito soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto), desumibile DSU (quadro FC 8, sezione II).
Ai fini del calcolo della componente familiare, l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) può essere assunto dalla attestazione ISEE del genitore richiedente. Per ottenere un risultato attendibile, è sempre preferibile far riferimento all’ ISEE che sarà attestato nel 2022.
Il risultato del simulatore dell’Assegno unico è assolutamente indicativo.
In fase di istruttoria della domanda i dati relativi alla condizione economica e reddituale del nucleo e dei genitori non saranno autodichiarati, ma verranno prelevati direttamente dall’ ISEE presentato.

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