A seguito di una richiesta di assemblea sindacale di un sindacato non rappresentativo, arriva una nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito a firma del Capo Dipartimento Carmela Palumbo.
Nota del MIM su assemblee sindacali
In una nota ministeriale del 3 novembre 2023, firmata dal Capo Dipartimento, dott.ssa Carmela Palumbo, si specifica che per gli artt. 3 e 4 del CCNQ 4.12.2017 e l’articolo l’art. 23 del C.C.N.L. Comparto istruzione e ricerca che al comma 3, in particolare, cosi dispone: “Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017”.
LA nota del MIM chiude nel seguente modo: “Pertanto, le istituzioni scolastiche verificheranno che le sigle richiedenti rientrino tra le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCQN del 4 dicembre 2017.
Tanto premesso, si invitano codesti uffici a richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici
sulla puntuale applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali soprarichiamate”.
Norma contrattuale su assemblee sindacali
Ai sensi dell’art.23 del CCNL scuola 2016-2018 è previsto che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti delle 10 ore procapite previste dalla norma.
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
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