Assemblee sindacali, cosa deve fare il dirigente scolastico?

Assemblee sindacali, cosa deve fare il dirigente scolastico?

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 Secondo l’articolo 23 del contratto Istruzione e Ricerca (comma 9), il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite (intese da 60 minuti) in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. Una volta ricevuta la comunicazione da parte dei sindacati, il dirigente deve pertanto procedere in fretta per comunicarlo al personale: secondo il comma 7 dell’art.23: “La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi

In concreto, come dice il comma 8,  “Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile”.  Nella  circolare il Dirigente scolastico fissa un termine entro il quale i docenti dovranno presentare la domanda, un termine utile per permettere alla scuola di organizzarsi. Il personale che intende partecipare all’assemblea, dovrà quindi manifestare la propria volontà mandando una mail alla segreteria della scuola entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico nella circolare. 

Ecco quindi un possibile testo ad uso delle scuole: una circolare indirizzata al personale docente e Ata, al sito web ed alla bacheca sindacale”, con oggetto: “Avviso assemblea sindacale il… (inserendo la data)”.

Si avvisano le SS.LL. che l’O.S. ….. ha indetto un’assemblea sindacale il giorno ….in modalità online e si svolgerà nelle prime … ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore …. alle ore ….

Si riporta, a questo proposito, l’art. 22 della Contrattazione Integrativa di Istituto

Art. 22 – Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art 22 c. 4, lettera c5) – ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO 

  1. Secondo quanto previsto dall’articolo 23 del CCNL triennio 2016/2018, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un’unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore e precisamente le prime o le ultime. 
  1. Fermo restando il contenuto del citato art. 23, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio, sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalla R.S.U della scuola sia dalle singole Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs, 29/93 e successive modificazioni. 
  1. La comunicazione di indizione dell’assemblea deve avvenire con preavviso di almeno sei giorni;  
  2. Il Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio vengano affisse nelle bacheche sindacali delle sedi scolastiche nella stessa giornata. 
  1. Il Dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
  2. Secondo quanto previsto dal citato art. 23, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A, se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la permanenza in servizio di n. l collaboratore scolastico per ciascuna delle sedi per la vigilanza e il centralino.
  1. Se l’assemblea è per tutto il personale (docente e non docente) e le lezioni sono state sospese per tutte le classi/sezioni, sarà garantita la presenza di n. 1 (una) unità di personale ausiliario nella sede dove sono ubicati gli Uffici e di n. 1 (una) unità di personale assistente amministrativo.
  2. Qualora si renda necessaria l’applicazione di quanto descritto al comma precedente il Dirigente scolastico sceglierà i nominativi del contingente minimo con i seguenti criteri:
  3. Disponibilità volontaria;
  4. Individuazione da parte del DSGA secondo il criterio della rotazione e secondo l’ordine alfabetico.
  1. sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.
  2. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa con firma per adesione presso la sede di servizio da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del monte ore individuale annuale e deve essere consegnata all’Ufficio di segreteria almeno 48 ore prima al fine di consentire l’informazione alle famiglie. I partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. La mancata comunicazione implica, per il dipendente, la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
  3. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
  4. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi (o sezioni di scuola materna) i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all’assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie.
  5. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione.Nel caso in cui un’assemblea sia prevista nella stessa giornata ma in due orari differenti i dipendenti potranno scegliere solo un’opzione, che sarà comunicata al DS dalla RSU.

Si precisa dunque quanto segue:

  • Il personale che intende partecipare all’Assemblea di cui in oggetto dovrà far pervenire apposita comunicazione alla segreteria di questa istituzione scolastica, via mail,“almeno 48 ore prima”, ovvero entro le ore  … del giorno ….;
  • I dipendenti concorderanno (secondo le modalità che riterranno più opportune) l’opzione da scegliere, che potrà essere comunicata al DS dal RLS o da una rappresentanza autorizzata dei dipendenti.

Si confida nella consueta collaborazione. Cordiali saluti                                                                                             Firma del ds

Una volta ricevute le adesioni da parte del personale della scuola, il dirigente può quindi modificare l’organizzazione scolastica della giornata dell’assemblea per tutelare sia il diritto di chi partecipa sia il diritto di chi non partecipa. In che modo lo dice il comma 9 dell’articolo 23:“Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.” In altre parole, il docente che partecipa all’assemblea non viene sostituito ma ci si organizza in altro modo, adattando l’orario scolastico della giornata con anticipi/posticipi di discipline o con entrata o uscita modificate. Attenzione: il dirigente scolastico non deve più accertarsi dell’effettiva presenza dei docenti all’assemblea, fa fede la dichiarazione inviata alla segreteria per dichiarare l’adesione: i docenti non sono tenuti a presentare nessuna documentazione in quanto è ormai decaduto l’art. 11 del DPR 395/88. 

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Pietro Guerra

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