Il personale scolastico con contratto a tempo determinato nel caso in cui dovesse incorrere in problemi di malattia ha diritto ad assentarsi dal lavoro secondo quanto regolamentato dall’art. 19 del CCNL del 2006/2009 confermato dal ccnl del 2016/2018.
La circolare ministeriale n° 43440 del 19 luglio 2023 nel dettare le Istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze fa espresso riferimento all’O.M. 112 del 6 maggio 2022 che distingue tre tipologie di contratto a tempo determinato in relazione alla durata della supplenza:
a) Supplenze annuali su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili fino al 31 agosto;
b) Supplenze temporanee su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno;
c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità e per brevi periodi
Supplenti fino al 31 agosto o 30 giugno
Il personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Retribuzione
Fermo restando il diritto alla conservazione del posto per 9 mesi, in ciascun anno scolastico, la retribuzione spettante è corrisposta:
• Per intero nel primo mese di assenza;
• Al 50% nel secondo e terzo mese;
• Senza assegni per i restanti 6 mesi.
Validità del servizio
I periodi retribuiti sia per intero sia al 50% non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre i periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Supplenti per brevi periodi
Il personale scolastico con contratto per brevi periodi in caso di malattia ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
Decurtazione
Dal 2008 con l’entrata in vigore della legge n° 133 per le assenze per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è prevista una decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
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