La procedura prevista per la nomina di docenti su supplenze brevi di pertinenza dei dirigenti scolastici è regolata dall’O.M. 112 del 6 maggio 2022, fermo restante quanto previsto dalla legge 190 del 23 dicembre 2014 e dalla legge 107 del 2015.
Supplenze brevi di un giorno
La legge di bilancio n° 190 del 2015 al comma 333 afferma che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza. Rimane comunque la possibilità di conferire supplenze anche per il primo giorno di assenza del docente titolare, nel caso in cui tale assenza non tuteli e non garantisca l’offerta formativa.
Supplenze brevi fino a 10 giorni
Il dirigente scolastico, prima di attingere dalla graduatoria d’istituto per le supplenze fino a 10 giorni, può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti con il personale dell’organico dell’autonomia, per le ore non programmate nel PTOF secondo le disposizioni previste dall’art. 28 comma 1 del CCNL 2016/2018.
Organico dell’autonomia
Nella prospettiva di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia, la legge 107 del 2015 ha istituito l’organico dell’autonomia “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche”. L’obiettivo è quello di concorrere alla realizzazione dell’offerta formativa, con attività “d’insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento”.
Docenti utilizzati per supplenze temporanee in gradi di istruzione inferiore
La disposizione prevista dall’art. 1 comma 85 della legge 107 del 2015 è ripresa al comma 16 dell’art. 13 dall’O.M. 112 da disposizioni ai dirigenti scolastici di poter effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Assenza docenti di potenziamento
Considerato che i docenti curriculari sono impegnati per l’intero orario programmato all’inizio d’anno scolastico, i docenti utilizzati per il potenziamento sono gli unici che possono essere utilizzati per sostituire i colleghi fino a 10 giorni, fermo restante che ciò è possibile solo per le ore non programmate nell’offerta formativa.
Sostituzione docenti di potenziamento
Nel caso in cui un docente di potenziamento dovesse assentarsi, il ricorso alla nomina dei supplenti è consentita solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare deliberate dal collegio dei docenti e se l’assenza è superiore a 10 giorni.