Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 all’art. 33 prevede per il personale A.T.A. il riconoscimento di specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base giornaliera o oraria. Si tratta di un istituto contrattuale nuovo, non previsto dal precedente CCNL 2006-2009, che ha suscitato numerose richieste di chiarimenti circa la fruibilità e il tetto orario massimale.
L’articolo Assenze per visite specialistiche, differenze tra personale ATA e docenti. La guida sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.
Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 all’art. 33 prevede per il personale A.T.A. il riconoscimento di specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base giornaliera o oraria. Si tratta di un istituto contrattuale nuovo, non previsto dal precedente CCNL 2006-2009, che ha suscitato numerose richieste di chiarimenti circa la fruibilità e il tetto orario massimale.
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