Assenze scuola primaria: esistono disposizioni di legge che fissano il limite massimo?

Assenze scuola primaria: esistono disposizioni di legge che fissano il limite massimo?

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alunni disabili

La problematica relativa alla validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è stata introdotta nel sistema scolastico italiano con i decreti 59 del 2004 per la scuola secondaria di primo grado e con il decreto 226 del 2005 per la scuola secondaria di secondo grado. Successivamente nell’intendo di coordinare le disposizioni relative alla valutazione, i suddetti principi sono stati ripresi dal DPR 112 del 2009 e confermati dal decreto 62 del 2017..

Richiesta chiarimento

Una nostra lettrice ci chiede chiarimenti in merito a una circolare inviata dal dirigente scolastico nella quale veniva comunicato il numero massimo delle ore per le quali tutti gli alunni sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di primo grado potessero assentarsi ai fini della validità dell’anno scolastico.

Ore di assenze nella scuola primaria

Per rispondere alla lettrice diciamo subito che non esiste per la scuola primaria alcuna disposizione di legge che fissi il limite massimo di ore di assenza al fine della validità dell’anno scolastico. Fermo restante che i docenti della classe, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Ore di assenze nella scuola secondaria di primo grado

Il decreto 59 del 2004 all’ articolo 11 nel trattare la problematica della valutazione testualmente afferma “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” e continua affermando che “per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”. Le motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Ore di assenza nella scuola secondaria di secondo grado

Il decreto 226 del 2005 all’art. 13 comma 2 sancisce che “ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” fermo restante che i collegi dei docenti possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Coordinamento dei criteri di valutazione degli alunni

Il successivo decreto 122 del 2009 nel coordinare le disposizioni concernenti la valutazione degli alunni fa propri i principi espressi nei due decreti succitati agli articoli 2 e 14 e con la successiva c.m. n° 20 del 2011 da chiarimenti in merito indicando a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste per il calcolo delle assenze:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

Non ammissione alla classe successiva

“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

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