Assunti da GPS 2021/22, se accettano nuovo ruolo ripetono anno di prova? Quando possono presentare domanda di trasferimento?

Assunti da GPS 2021/22, se accettano nuovo ruolo ripetono anno di prova? Quando possono presentare domanda di trasferimento?

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Il docente, che ha già superato l’anno di prova nelle stesso grado di istruzione di nuova immissione in ruolo, deve ripeterlo? Ai fini del superamento del vincolo triennale, che impedisce la presentazione della domanda di trasferimento, si può far valere l’anno di servizio a tempo determinato, svolto in seguito all’assunzione dalla procedura straordinaria finalizzata al ruolo?

Nuovo anno di prova

Applicazione nuova disciplina

Ricordiamo che, a decorrere dall’a.s. 2022/23, tutti i docenti, tenuti a svolgere l’anno di prova, devono seguire il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo, introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, e disciplinato dal DM n. 226/2022, attuativo della medesima legge. Qui tutte le info sul nuovo anno di prova

Chi deve svolgere e chi no l’anno di prova

L’articolo 2 del citato DM 226/2022 indica i docenti che devono svolgere il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, ma non quelli che non sono tenuti a svolgerlo. Tale ultima indicazione, invece, è fornita nella circolare 39972 del 15/11/2022, dove leggiamo che non sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di

    formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova

    ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Vincolo mobilità

I docenti neo assunti di tutti i gradi di istruzione sono soggetti (salvo che in caso di sovrannumero o esubero) al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità nello stesso tipo di posto e classe di concorso, previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, ai sensi dell’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, rinvia all’articolo 13, comma 5 del D.lgs. 59/2017 (“comma 5” introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22), come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022.

Evidenziamo che:

  • il vincolo non si applica ai docenti i beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
  • durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolaritàgli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007);
  • nel CCNI 2022/25, che sarà modificato, è previsto che i docenti neoassunti possano presentare domanda di trasferimento, ai fini dell’acquisizione della scuola di titolarità; in seguito alle modifiche, che saranno apportate, la predetta facoltà non sarà più previsa.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono un’insegnante di sostegno scuola primaria, assunta lo scorso anno da GPS I fascia, tramite la procedura straordinaria di cui all’art. 59 del DL n.73/2021; ho svolto il mio anno di formazione e prova e ho sostenuto la prova disciplinare con esito positivo. Ho anche superato il concorso per posto di sostegno sempre nella scuola primaria, dunque stesso ordine e grado in cui ero stata assunta a tempo determinato nel 2021/2022. Nel corrente a.s. ho deciso di accettare la sede da concorso e il mio Dirigente sostiene che forse dovrei ripetere l’anno di prova. E’ cosi? Inoltre, se fossi rimasta nella scuola dello scorso anno il mio contratto di quest’anno si sarebbe trasformato in tempo indeterminato con retrodatazione all’a.s. 2021/2022. C’è la possibilità di far valere la retroattività del ruolo giuridico nella nuova sede, ai fini della ricostruzione della carriera e per far iniziare il blocco dall’a.s. 2021/22?

Rispondiamo alla nostra lettrice:

D1. Nel corrente a.s. ho deciso di accettare la sede da concorso e il mio Dirigente sostiene che forse dovrei ripetere l’anno di prova. E’ cosi?

R2. Come  detto sopra, nella circolare sull’anno di prova 2022/23 è stato chiarito che non sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo. Pertanto, non dovrà ripeterlo.

D2. Inoltre, se fossi rimasta nella scuola dello scorso anno il mio contratto di quest’anno si sarebbe trasformato in tempo indeterminato con retrodatazione all’a.s. 2021/2022. C’è la possibilità di far valere la retroattività del ruolo giuridico nella nuova sede, ai fini della ricostruzione della carriera e per per far iniziare il blocco dall’a.s. 2021/22?

R2.  Ai fini del superamento del superamento del vincolo triennale, si computa anche l’anno di retrodatazione giuridica dell’immissione in ruolo, tuttavia la nostra lettrice, avendo accettato il  ruolo da concorso (e quindi lasciando il ruolo ottenuto dalla procedura straordinaria, nell’ambito della quale è stata assunta nel 2021/22 a tempo determinato) non otterrà alcuna retrodatazione ma è assunta giuridicamente ed economicamente dall’a.s. 2022/23. Pertanto, a normativa vigente, potrà presentare domanda di trasferimento, nel corso dell’a.s. 2024/25, per l’a.s. 2025/26, in quanto il vincolo inizia dal corrente anno scolastico.

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, 2022-11-19 10:28:00, Il docente, che ha già superato l’anno di prova nelle stesso grado di istruzione di nuova immissione in ruolo, deve ripeterlo? Ai fini del superamento del vincolo triennale, che impedisce la presentazione della domanda di trasferimento, si può far valere l’anno di servizio a tempo determinato, svolto in seguito all’assunzione dalla procedura straordinaria finalizzata al ruolo?
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