Assunti GPS 2021/22: chi deve superare anno prova, potrà presentare domanda di trasferimento?

Assunti GPS 2021/22: chi deve superare anno prova, potrà presentare domanda di trasferimento?

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Il docente assunto nell’a.s. 2021/22 da GPS prima fascia, che ha rinviato l’anno di prova e lo sta svolgendo nel corrente anno scolastico, potrà presentare domanda di mobilità per il 2024/25?

Prima di rispondere al quesito posto da una nostra lettrice, ricordiamo come si è articola e si articola la procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia a.s. 2021/22.

Assunzioni GPS I fascia a.s. 2021/22

E’ stato il decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, a prevedere la procedura straordinaria di assunzione in esame da GPS I fascia posto comune e sostegno, per l’a.s. 2021/22, finalizzata all’immissione in ruolo sui posti residuati dalle assunzioni ordinarie da GaE e graduatorie di merito concorsuali.

La procedura, ai sensi del suddetto DL n. 73/2021 e dell’attuativo DM n. 242/2021, si articola nel modo di seguito indicato:

  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2021/22;
  • svolgimento, nel corso dell’anno scolastico di assunzione a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  • prova disciplinare (consistente in un colloquio di idoneità), a seguito della positiva valutazione del suddetto percorso, innanzi a una commissione esterna alla scuola in cui si svolge il medesimo percorso;
  • assunzione in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio a tempo determinato e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica in cui è prestato il predetto servizio e si svolge il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Precisiamo che:

  • in caso di valutazione  negativa del percorso di formazione iniziale e prova, lo stesso di deve ripetere (lo si può fare una sola volta);
  • in caso di giudizio negativo (ossia di non idoneità) nella prova disciplinare si decade dalla  procedura e il contratto non è trasformato a tempo indeterminato (il servizio prestato viene comunque valutato  quale incarico a tempo determinato);
  • il summenzionato DM 242/2021 dispone che l’anno di prova possa essere rinviato e quindi reiterato per giustificati motivi normativamente previsti (motivi che possono, ad esempio, determinare il mancato raggiungimento dei previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova).

Quesito

Ecco il quesito della nostra lettrice citato all’inizio:

Sono un’insegnante assunta da GPS I art.59 nell’anno 2021/2022, dopo 2 anni di rinvii quest’anno ho cominciato l’anno di prova per cui se lo supererò sarò assunta di ruolo con decorrenza 2021. Posso chiedere la mobilità per il 2023/24?

Rispondiamo alla nostra lettrice che la stessa non potrà presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25, in quanto nel corso del corrente anno scolastico è ancora assunta a tempo determinato e le istanze di trasferimento possono essere presentate dai soli docenti già assunti in ruolo, status che la lettrice acquisirà soltanto in seguito al superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare in estate (quest’ultima, in particolare, dovrà concludersi entro il mese di luglio). La stessa, invece, considerata la decorrenza giuridica della nomina, ossia 1° settembre 2021, non sarà soggetta al vincolo triennale per i neoassunti, in quanto decorre dalle assunzioni in ruolo a.s. 2023/24 (quindi con decorrenza 1° settembre 2023). Relativamente alla decorrenza giuridica della nomina in ruolo della lettrice, precisiamo che la medesima non cambia, in quanto il rinvio dell’anno di formazione e prova è previsto dal succitato DM, che in merito non specifica nulla per chi lo rinvia.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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