Assunzione docenti GPS sostegno 2023/24: accettazione, rinuncia e successiva partecipazione alle supplenze

Assunzione docenti GPS sostegno 2023/24: accettazione, rinuncia e successiva partecipazione alle supplenze

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Le immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2023/24 saranno seguite, per gli eventuali posti di sostegno residuati, dalla procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi. Conseguenze eventuale rinuncia.

Procedura straordinaria 23/24

Articolazione

Ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili di sostegno residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GAE, GM e Call veloce), per il solo a.s. 2023/24, il DL n. 44/2023 ha previsto una procedura straordinaria di assunzione a tempo determinato dalla prima fascia delle GPS sostegno e relativi elenchi aggiuntivi. Tali assunzioni sono finalizzate all’immissione in ruolo.

Come apprendiamo anche dalla bozza di decreto ministeriale, previsto dal citato DL 44/2023 e disciplinante la procedura  in esame, questa si articola nelle seguenti fasi:

  • assunzioni, per il solo a.s. 2023/24, dalle GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, qualora residuino posti vacanti e disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo (da GaE e GM, nonché tramite Call veloce); le assunzioni saranno effettuate a tempo determinato (al 31/08) nella provincia in cui gli aspiranti risultano inclusi pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi;
  • svolgimento eventuale Call veloce qualora, a seguito dello scorrimento delle GPS e degli elenchi aggiuntivi suddetti, residuino ancora posti vacanti e disponibili; in base alla Call veloce gli interessati potranno presentare istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti;
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di formazione e prova di cui all’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019;
  • svolgimento, oltre a quanto previsto per l’anno di prova, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (per quest’ultima il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell’USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici);
  • superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2023/24), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

Evidenziamo che:

  • possono partecipare alla procedura sopra descritta i soli aspiranti inclusi a pieno titolo nelle GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi;
  • non possono partecipare alla procedura coloro i quali siano inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero (tali aspiranti potranno partecipare alla procedura, solo quando avverrà il riconoscimento del titolo e solo se, nell’a.s. 2023/24 o meglio all’atto dello svolgimento della medesima procedura, si trovino in posizione utile);
  • la negativa valutazione dell’anno di prova comporta la reiterazione del medesimo;
  • il rinvio dell’anno di prova, per giustificati motivi normativamente previsti, comporta la reiterazione dello stesso;
  • il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Modalità partecipazione

Ai fini della partecipazione alla procedura sopra descritta, gli aspiranti inclusi a pieno titolo nelle GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi presentano apposita domanda in modalità telematica nella provincia di iscrizione in graduatoria.

Accettazione

Considerato che la procedura si svolgerà in modalità telematica, l’accettazione dell’incarico è “automatica”, nel senso che l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.

Rinuncia

Quanto all’eventuale rinuncia, possiamo distinguerne tre fattispecie (due delle quali indicate esplicitamente nella succitata bozza di DM):

  1. mancata presentazione della domanda (in tal caso si rinuncia a partecipare alla procedura);
  2. rinuncia relativa ad alcune sedi non espresse nella domanda (in tal caso l’aspirante è considerato rinunciatario per le sedi non espresse; in pratica, se al proprio turno di individuazione vi sono posti disponibili solo nelle sedi non indicate, l’interessato è considerato rinunciatario); la rinuncia all’incarico, anche per la fattispecie della mancata indicazione di alcune sedi, preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.

Alle due tipologie di rinuncia sopra riportate ne aggiungiamo un’altra, ossia quella dell’aspirante che ottiene l’incarico e successivamente vi rinuncia.

Conseguenze

Quali conseguenze comporta la rinuncia alla procedura/incarico in relazione alla successiva attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08? Dipende dalla tipologia di rinuncia:

  • mancata presentazione della domanda: l’aspirante può partecipare all’attribuzione delle supplenze;
  • rinuncia per le sedi non espresse: l’aspirante può partecipare all’attribuzione delle supplenze;
  • rinuncia dopo l’assegnazione dell’incarico: l’aspirante non può partecipare all’attribuzione delle supplenze.

Riguardo all’ultimo punto, precisiamo che nella suddetta bozza di DM non è scritto esplicitamente quanto detto, ossia che l’aspirante non può partecipare alle supplenze, tuttavia ciò è deducibile da quanto disposto in merito all’accettazione dell’incarico. Infatti, nel citato DM si dispone che, ottenuto l’incarico (l’assegnazione del quale, come detto, equivale all’accettazione), l’aspirante non potrà partecipare al conferimento delle supplenze per qualunque tipo di posto/classe di concorso. Da ciò è evidente che la rinuncia dopo l’accettazione non può che avere la medesima conseguenza, considerato anche che il sistema informatizzato, una volta assegnato l’incarico finalizzato al ruolo, non considererà più l’aspirante interessato ai fini della successiva attribuzione delle supplenze (l’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo, infatti, avverrà nell’ambito della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato).

Mancata assegnazione dell’incarico

Call veloce 

Nel caso in cui gli aspiranti partecipano all’assegnazione dell’incarico finalizzato al ruolo e non lo ottengono, possono partecipare alla Call veloce, che consiste nella possibilità di presentare istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti. Sottolineiamo che coloro i quali hanno rinunciato all’incarico anche per non aver espresso alcune sedi, non possono partecipare alla predetta Call veloce.

Supplenze

Qualora, infine, gli aspiranti partecipano all’assegnazione dell’incarico finalizzato al ruolo e non lo ottengono, compresi i rinunciatari per le sedi non espresse e coloro i quali non partecipano alla procedura, potranno poi concorrere per l’assegnazione delle supplenze. 

NB: alcune informazioni sono presenti nella bozza di DM presentata dal MIM alle OOSS, per cui potrebbero essere soggette a modifiche, che comunicheremo prontamente.

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