I docenti assunti su posto di sostegno da GPS a.s. 2023/24 sono soggetti al vincolo triennale: “tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova … “
Articolazione procedura
I docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo, ai fini dell’assunzione in ruolo, come si legge nel DL n. 44/2023 (convertito in legge 74/2023) e nell’attuativo DM 119/2023, seguiranno il seguente percorso:
- assunzioni, per il solo a.s. 2023/24, dalle GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, qualora residuino posti vacanti e disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo (da GaE e GM, nonché tramite Call Veloce); le assunzioni saranno effettuate a tempo determinato (al 31/08) nella provincia in cui gli aspiranti risultano inclusi pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi;
- svolgimento eventuale Call veloce qualora, a seguito dello scorrimento delle GPS e degli elenchi aggiuntivi suddetti, residuino ancora posti vacanti e disponibili; in base alla Call veloce gli interessati potranno presentare istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti;
- svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di formazione e prova di cui all’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019;
- svolgimento, oltre a quanto previsto per l’anno di prova, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (per quest’ultima il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell’USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici), previo superamento delle procedure relative all’anno di prova;
- superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2023/24), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
Vincolo assunti GPS sostegno
I docenti suddetti sono sottoposti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, disposto direttamente dal DL n. 44/2023 e diverso da quello previsto per i neoassunti dall’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come modificato dal medesimo DL 44/2023.
Così leggiamo nell’articolo 5, comma 10, del DL 44/2023:
A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero.
Dunque, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato, non possono presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia provinciale che interprovinciale, infatti la disposizione non fa differenza alcuna), nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso [la disposizione non cita i passaggi di ruolo/cattedra, richiedibili (ai sensi del CCNI 2022/25) dopo il superamento dell’anno di prova e se in possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione/classe di concorso richiesti (quindi dal secondo anno di assunzione). Sarà una dimenticanza? Attendiamo chiarimenti dal MIM]. Sono esclusi dal vincolo i soli docenti che si venissero a trovare in soprannumero ovvero esubero (non è contemplato il superamento del blocco, nemmeno per i titolari della legge 104/92).
Da evidenziare che:
- stando alla lettera della disposizione normativa, il vincolo decorre dall’a.s. 2023/24, quello di assunzione a tempo determinato, nel corso del corso del quale si svolge l’anno di prova;
- il vincolo in questione dovrebbe essere attenuato dalla disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, in base alla quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, ai fini del ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. n. 151/01, nonché ai titolari dei benefici di cui all’articolo 21 della legge 104/1992 (al riguardo, attendiamo comunque che l’Ipotesi di CCNL venga sottoscritta definitivamente e la predetta disposizione venga declinata nel CCNI sulla mobilità).
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di sostegno assunta da mini call veloce nell’a.s. 2023/2024 e sono in anno di prova.
Desideravo sapere se, in caso di congedo per maternità, il vincolo triennale si congeli o decorre comunque. Mi spiego meglio: se il prossimo a.s. 2024/2025 sarò in gravidanza e chiederò un congedo, questo anno mi varrà come secondo (nell’ambito del vincolo triennale) o dovrò poi recuperarlo?
Spero possiate rispondermi.
Stando alla lettera della disposizione normativa i tre anni scolastici devono essere di effettivo servizio, per cui l’anno non svolto non dovrebbe essere computato (magari potrebbe essere computato come effettivo servizio il primo mese di gravidanza, come nel caso dell’anno di prova). Riteniamo comunque che sia necessario un chiarimento da parte del Ministero, riguardo sia all’aspetto in esame che all’anno di decorrenza del vincolo (inizia con il servizio a tempo determinato nell’a.s. 2023/24?). Detto ciò, ribadiamo che la norma parla di effettivo servizio.
Per completezza di informazione, ricordiamo alla lettrice che, una volta assunta in ruolo, sarà sottoposta al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto. Approfondisci (la sola parte di interesse dell’articolo linkato, per gli assunti da GPS sostegno/elenco aggiuntivo, è quella relativa al vincolo quinquennale e non quella relativa al vincolo per i neoassunti nella scuola di assunzione).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.
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