Il chiarimento è contenuto nel decreto ministeriale 947/2017
Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata predisposte per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 conservano validità ed efficacia fino alla fine del corrente anno scolastico 2017/2018.Le nuove graduatorie di terza fascia, tuttora in fase di compilazione da parte dei circoli e degli istituti coinvolti nell’accettazione delle domande di aggiornamento o di nuovo inserimento e nella valutazione dei titoli e dei servizi avranno validità per il triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020 2020/2021.
Pertanto per l’anno scolastico in corso i dirigenti scolastici potranno conferire supplenze temporanee per la sostituzione del personale Ata temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre 2017, con le regole di cui all’art.6 del decreto ministeriale n. 430/2000 utilizzando a tal fine le graduatorie di terza fascia del precedente triennio. Conseguentemente anche le supplenze conferite dall’inizio del corrente anno scolastico fino all’avente diritto dovranno seguire le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto di cui al predetto articolo 6.
In particolare quelle conferite ai sensi dell’art. 59 del contratto scuola dovranno avere validità fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche a seconda della natura del posto conferito per supplenza.
È quanto, in estrema sintesi, si ricava dall’esame dell’art. 1 del decreto ministeriale prot. n. 947 dell’1/12/2017 e della nota del direttore generale Maria Maddalena Novelli del 5/12/2017. I due citati documenti ministeriali dovranno essere integrati con le disposizioni in tema di conferimento delle supplenze di assistente amministrativo e assistente tecnico contenute nel testo della legge di Bilancio 2018 approvata dal Senato (sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza).
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Fonte dell’articol0: ItaliaOggi